Con la sentenza 21 gennaio 2011, n. 1408, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui il contratto di assicurazione deve essere intestato alla persona proprietaria del veicolo e non ad altri. Nel caso di specie, il ricorrente agiva contro la compagnia assicuratrice chiedendo di assicurare, per la R.C. auto, un veicolo intestato alla madre, dallo stesso abitualmente condotto, mediante una polizza a se stesso intestata per un altro veicolo di sua proprietà. La Cassazione ha ritenuto non vessatoria, per il consumatore, la clausola che impedisce di assicurare, mediante la medesima polizza e la medesima classe di merito, un’autovettura altrui ma pur sempre in uso al conducente.