L'assicurazione auto può essere intestata solo al proprietario del veicolo
Cassazione Civile , sez. III, sentenza 21.01.2011 n° 1408
Avv. Marco Resta
di Giuggianello, LE
Letto 3961 volte dal 14/02/2011
Con la sentenza 21 gennaio 2011, n. 1408, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui il contratto di assicurazione deve essere intestato alla persona proprietaria del veicolo e non ad altri. Nel caso di specie, il ricorrente agiva contro la compagnia assicuratrice chiedendo di assicurare, per la R.C. auto, un veicolo intestato alla madre, dallo stesso abitualmente condotto, mediante una polizza a se stesso intestata per un altro veicolo di sua proprietà. La Cassazione ha ritenuto non vessatoria, per il consumatore, la clausola che impedisce di assicurare, mediante la medesima polizza e la medesima classe di merito, un’autovettura altrui ma pur sempre in uso al conducente.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 2 dicembre 2010 - 21 gennaio 2011, n. 1408
Fatto e diritto
La Corte, rileva:
il M. citò in giudizio la compagnia Commerciai Union Insurance perché fosse dichiarato il suo diritto di assicurare per la R.C. auto un veicolo intestato a sua madre (che egli sosteneva da lui stesso abitualmente condotto) mediante polizza a se stesso intestata per altro veicolo di sua proprietà (e, dunque, con la medesima classe di merito); la domanda, accolta dal G.d.P. di Piedimonte Matese, è stata respinta dal Tribunale di S. Maria C.V.;
il M. propone ora ricorso per cassazione a mezzo di quattro motivi e non si difende l'intimata compagnia;
osserva, il primo motivo sostiene che la domanda non concerneva la stipula di un nuovo contratto a favore di terzo, bensì il riconoscimento del diritto di poter stipulare un contratto assicurativo anche da parte di chi non è proprietario del veicolo ma ne è solo il conducente;
il secondo motivo sostiene la violazione degli artt. 1469 bis e segg. c.c., in quanto sarebbe vessatoria per il consumatore la clausola che impedisce di assicurare mediante la medesima polizza (e la medesima classe di merito) una vettura altrui ma pur sempre in uso del conducente;
il terzo motivo censura la scorrettezza processuale della controparte;
il quarto motivo censura la sentenza nel punto in cui ha condannato l'attuale ricorrente al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio;
i motivi, che non fanno che ripetere quanto già sostenuto nei giudizi del merito, sono infondati in quanto il giudice, dopo avere escluso che sia legalmente imposto alla compagnia il diritto del contraente di assicurare mediante polizza a sé intestata il veicolo in proprietà altrui, è passato all'interpretazione del contratto ed ha escluso che da esso derivi per l'assicurato la pretesa vantata; ha, altresì, con motivazione congrua e logica, escluso la natura vessatoria delle condizioni di contratto, sia a norma dell'art. 1341 c.c., sia a norma degli artt. 1469 bis e segg. c.c.;
quanto alla condanna alle spese dei giudizi di merito, essa è legittima conseguenza della soccombenza dell'attore;
il ricorso deve essere, pertanto, respinto, senza doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa della parte intimata.
P.Q.M.
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