La carta di soggiorno va rilasciata entro 90 giorni.
Sentenza n. 201308154 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, depositata in data 06 settembre 2013.
Avv. Marco Resta
di Giuggianello, LE
Letto 227 volte dal 27/09/2013
Il permesso di soggiorno è un “titolo giuridico” che legittima la presenza in Italia di uno straniero, il quale diventa quindi un soggetto al quale vengono riconosciuti i diritti e i doveri definiti dalla legge. Per lo straniero è il punto di partenza per realizzare un progetto di integrazione nella nuova realtà, lo strumento che gli apre le porte della partecipazione alla vita sociale del paese dove ha scelto di vivere. La speranza di tutti è che con la decisione del T.A.R. per il Lazio, oggi presa in esame, si possa finalmente porre rimedio alla prassi generalizzata di violazione dei termini procedimentali per il rilascio del permesso di soggiorno CE da parte delle Questure italiane.
Il T.A.R.per il Lazio, con la sentenza n. 8154 del 6 settembre 2013, ha accolto il ricorso in "class action" presentato da un gruppo di cittadini stranieri e da diverse associazioni, tra cui la CGIL, l'INCA e la Federconsumatori, con il quale si chiedeva di condannare la generalizzata violazione del termine di legge (fissato in 90 giorni) da parte delle Questure italiane, per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. L’ammissibilità di un’azione collettiva è descritta nell’articolato del D.Lgs. 198/2009, per cui laddove si verifichino atti di violazione, omissione e mancato adempimento da parte della P.A. e dei concessionari di servizi pubblici, si può ammettere una class action mirata a correggere un comportamento scorretto delle amministrazioni. Nel caso di specie, è stata riconosciuta la sua validità visto che i ricorrenti accusavano una prassi generalizzata di violazione dei termini procedimentali da parte delle Questure. La sentenza emessa, a questo punto, non interessa il singolo caso, ma dà delle indicazioni di massima affinché le amministrazioni pongano rimedio alla prassi di violazione del termine per la conclusione della procedura. Ovviamente i giudici del T.A.R. esaminano a fondo la questione, in modo tale di dare un tempo consono alla P.A. per emettere i provvedimenti richiesti, tenendo conto della adeguatezza delle risorse strumentali, finanziarie ed umane. Inoltre, i ricorrenti hanno chiesto al Tar di indurre il Ministero dell’Interno ad emanare una disposizione per tutte le strutture territoriali al fine di uniformarsi all’interpretazione della giurisprudenza amministrativa dell’art.9 del Testo Unico sull’Immigrazione, in base alla quale le questure devono rilasciare il permesso CE ai familiari dei titolari del titolo, anche se presenti in Italia da meno di cinque anni.
Il T.A.R. Lazio ha ammesso l’azione collettiva e accolto la prima parte del ricorso in cui viene censurata la generale violazione del termine di 90 giorni, per la conclusione del procedimento di rilascio ai familiari del richiedente del permesso di soggiorno CE di lungo periodo. Inoltre, il Tar ha invitato il Ministero dell’Interno a porre rimedio a tale situazione mediante l’adozione di opportuni provvedimenti, entro il termine di un anno dall'emissione della sentenza, nei limiti delle risorse umane, e strumentali e senza maggiori oneri per la finanza pubblica’. Rispetto al rilascio del permesso di soggiorno Ce ai familiari dei titolari del titolo, presenti da meno di 5 anni, il Tar ha dichiarato la richiesta inammissibile, in quanto un suo provvedimento sarebbe invasivo delle attribuzioni del potere legislativo. In questo caso, l'azione collettiva pubblica non può essere ammessa, perchè un tale provvedimento risulterebbe invadente nei confronti del potere legislativo, unico titolare della facoltà di interpretazione delle norme di legge.
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