Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari
Tar Lazio – Sent. del 18.01.2008 n. 369
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (Sezione II quater) ha pronunciato la seguente ANNO 2007 SENTENZA sul ricorso n. 10248/2007 proposto da OMAR K. contro la Questura di Roma, in persona del Questore pro-tempore, la Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro-tempore, ed il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso c
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (Sezione II quater) ha pronunciato la seguente ANNO 2007
SENTENZA
sul ricorso n. 10248/2007 proposto da OMAR K.
contro
la Questura di Roma, in persona del Questore pro-tempore, la Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro-tempore, ed il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - rifiuto serbato sul ricorso presentato al Prefetto in data 04.01 2007 con cui il Questore di Roma ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari presentata dal ricorrente in data 27.3.2007; per l’accertamento della fondatezza della domanda ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/90 e per la conseguente condanna dell’amministrazione ad emanare i provvedimenti favorevoli richiesti.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2007 il Primo Refendario Floriana Rizzetto; Uditi l’avv. R. per il ricorrente e, ai preliminari, l’avv.to dello Stato Saulino per il Ministero dell’Interno;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: FATTO
Il ricorrente, cittadino palestinese in Italia dal 2001, premesso di aver presentato in data 27.3.2007 domanda di rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari e di aver presentato in data 4.7.2007 ricorso al Prefetto avverso il decreto del 5.6.2007 con cui il Questore di Roma ha respinto l’istanza predetta, in considerazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale emessa dal Tribunale di Roma in data 6.2.2007, misura in seguito revocata dalla Corte di Appello con ordinanza n. 26/07, agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sul ricorso sopra indicato e per la conseguente declaratoria dell'obbligo dell’amministrazione resistente di accogliere l’istanza in questione e conseguentemente rilasciare il provvedimento richiesto. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, senza produrre difese scritte. Alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2007 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come precisato dalla Sezione in un precedente analogo, non è configurabile a carico della resistente l’obbligo di pronunciarsi in modo espresso su un ricorso gerarchico su cui s’è già formato il silenzio-rigetto per decorrenza dei termini prescritti dal D.P.R. n. 1199/1971 (TAR Lazio, sez. II quater n. 11546 del 27/11/2007).
Deve infatti ritenersi che la mancata decisione del ricorso in parola consente all’interessato solamente di impugnare in sede giurisdizionale o straordinaria il provvedimento entro 60 o 120 giorni dalla formazione del cd. silenzio-rigetto successivo al decorso di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, come previsto dall'art. 6, D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; ma tale comportamento omissivo non costituisce, attesa la valenza provvedimentale (di atto di diniego) che il legislatore gli attribuisce, un fatto cui l’istante possa reagire in sede giurisdizionale proponendo il ricorso di cui all’art. 21 bis della legge n. 241/90. Il rito speciale predetto è stato infatti configurato dal legislatore come rimedio contro il “silenzio non qualificato” dell’amministrazione, essendo il meccanismo in questione naturalmente volto a contrastare l’inadempimento (mero) dell’obbligo di provvedere incombente sulla PA (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20/09/2006 n. 5499), sicchè non è in tale sede contestabile un comportamento omissivo qualificato espressamente dalla legge come silenzio significativo (di diniego).
Nella fattispecie in esame, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto affermato dalla Sezione nella sentenza n. 11546 del 21/11/2007, sicché, non essendo stato impugnato il predetto silenzio-rigetto, il ricorso va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, respinge il ricorso in epigrafe. Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
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