Si al rimborso della tassa di concessione governativa sui telefonini
Commissione Tributaria Regionale Veneto n.05/01/11
Avv. Nicolavito Poliseno
di Bari, BA
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La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la pronuncia n.05/01/11, ha aperto la strada al rimborso della tassa di concessione governativa sui servizi di telefonia mobile. Infatti la sentenza in commento ha evidenziato l’illegittimità assoluta della predetta tassa corrisposta successivamente all’entrata in vigore del Codice delle Telecomunicazioni (DLGS. N. 259/03) recante disposizioni in materia di liberalizzazione dei servizi di comunicazione. In virtù di detto decreto verrebbe implicitamente abrogata tutta la normativa in essere che si fonda sul presupposto di un rapporto concessionario di tipo pubblicistico, facendo così venir meno il presupposto per l’applicazione della t.c.g. Secondo i Giudici, infatti, la privatizzazione del servizio ha fatto si che avvenisse “il passaggio dalla concessione (atto amministrativo di natura pubblicistica) al contratto, cioè ad uno strumento di diritto privato il quale presuppone una posizione di parità tra i contraenti”. Come conseguenza tutta la precedente disciplina, basata sul presupposto della concessione risulta abrogata ivi compreso l'art.21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/72 e l'art.3 del D.M. 13/02/1990. Preme puntualizzare che, ad oggi, l'Amministrazione Finanziaria continua a sostenere la legittimità di tale imposizione asserendo che la t.c.g. sia ancora dovuta in base all'art.3 del Decreto Ministeriale n.33 del ‘99 che a sua volta presuppone il regime della concessione. A tal uopo è doveroso ricordare come l’art 23 della COSTITUZIONE stabilisce che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”: per l’effetto la tassa in questione non può trovare la sua legittimazione in una fonte di diritto di grado inferiore a quello di una legge. Alla luce della sentenza in commento sarebbe possibile proporre anche per i privati idonea istanza di rimborso per la t.c.g. indebitamente versata, tenendo a mente che, in caso di esplicito rifiuto o di silenzio rifiuto, decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, è possibile ricorrere alla commissione tributaria provinciale competente.
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