Con l’ordinanza n.3928 del 17 febbraio 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito un nuovo ed interessante principio: nel caso di autoveicolo concesso in forza di un contratto di leasing finanziario, soggetto passivo della tassa sugli utoveicoli deve intendersi il proprietario/concedente e non l’utilizzatore ovvero colui che ha l’effettiva disponibilità del mezzo. A tale conclusione i Giudici di Legittimità sono giunti richiamando l’art.5, comma 29 del D.L. 953/1982, nel testo sostituito dalla legge di conversione 28.02.1983 n.53 secondo cui al pagamento della tassa sono tenuti coloro che risultano ssere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti. “La lettera della legge induce, quindi, a ritenere che – in ipotesi di autoveicolo che il proprietario conceda in leasing a terzi – soggetto passivo della tassa di possesso debba essere necessariamente essere considerato il proprietario/concedente e non l’utilizzatore; il contratto di leasing conferisce, infatti, all’autorizzazione il diritto (relativo) di godimento del bene (mentre il concedente rimane proprietario del bene strumentale, anche in prospettiva di garanzia della restituzione delle somme anticipate), sicché l’utilizzatore non è possessore del bene, ma mero detentore qualificato dello stesso, in virtù del rapporto obbligatorio (e non reale) stipulato.” Pertanto, non appare neanche condivisibile la tesi difensiva sostenuta della società intestataria dei veicoli secondo cui troverebbe applicazione il comma 37 del predetto art. 5 d.l.953/82 il quale statuisce che la perdita del possesso di veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo (…) fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo. Difatti, concludono gli ermellini, l’esecuzione del contratto di leasing, avvenendo su base consensuale, non determina certo lo spossessamento per causa di forza maggiore, per fatto del terzo o per provvedimento dell’Autorità.