Cassazione: 'cornuta e mazziata', nessun addebito all'ex che tradisce se il tradimento è conseguenza della crisi di coppia.
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Sentenza 16089/2012.
Avv. Antonietta Savino
di Montemilone, PZ
Letto 598 volte dal 09/10/2012
Avere un'amante, secondo la Cassazione è assolutamente giustificato in un caso come questo, in cui la moglie dichiara espressamente di non volere figli dal proprio marito. Gli ermellini hanno precisato che "l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, da solo, non può giustificare addebito, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di una accertata situazione di intollerabilità della convivenza, si' da costituire non la causa di detta intolleranza, ma una sua conseguenza".
Una Sig.ra di Bolzano nel 2007 si era separata dal marito, reo di avere una relazione con la sua segretaria da anni. Il Tribunale di Belluno aveva dato ragione alla donna, nonostante il marito avesse giustificato il suo tradimento con l'espressa volontà della moglie di non desiderare figli dal compagno.
Pertanto, offeso nell'orgoglio il Sig. S.S. aveva pensato bene di trovare conforto altrove.
E, proprio, la giustificazione del suo comportamento è venuta dalla Corte d'Appello a cui l'uomo si era rivolto. La Corte territoriale, in data 27 Agosto 2008, ha ribaltato la Sentenza del Tribunale, dichiarando che al coniuge fedifrago non potesse addebitarsi la colpa della separazione, giacché, la relazione extra-coniugale era iniziata nel 2003, dopo che lui aveva inavvertitamente sentito una conversazione tra la ex e sua sorella, in cui la prima rimarcava di non voler figli da suo marito.
La signora S.S. però non ha voluto arrendersi e si è rivolta alla Suprema Corte, convinta di avere due assi nella manica in grado di far dichiarare l'addebito della separazione all'ex marito:
1- La relazione era iniziata nell'autunno del 2002, quindi, ben un anno prima dalla telefonata alla sorella.
2- La telefonata era un semplice sfogo della donna, "un momento d'ira", dopo aver scoperto il tradimento del marito.
La Prima Sezione Civile della Cassazione, però, non ha sentito ragioni e con Sentenza 16089/2012, ha respinto il ricorso.
Avere un'amante, secondo la Cassazione è assolutamente giustificato in un caso come questo, in cui la moglie dichiara espressamente di non volere figli dal proprio marito.
Gli ermellini hanno precisato che "l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, da solo, non può giustificare addebito qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di una accertata situazione di intollerabilità della convivenza, si' da costituire non la causa di detta intolleranza ma una sua conseguenza".
Aggiungendo anche che la telefonata in sé e per sé "non dimostra tanto una chiara e consolidata volontà di non avere figli", bensì e' la spia di "una situazione di crisi" e fa emergere "la preoccupazione di lei per la fine del rapporto".
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