Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Cassazione penale, sez. VI, 31 maggio 2012, 2 luglio 2012 nr 25596
Avv. Vincenzo Miglio
di Milano, MI
Letto 612 volte dal 07/10/2012
Con l'annotata sentenza la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione della Corte di Appello di Caltanissetta nella parte in cui aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del figlio minore. Il Massimo Giudice di legittimità ha osservato che il delitto di cui all'art. 570 c.p. non si configura automaticamente per il solo inadempimento dell'obbligazione civile di pagamento disposta dal giudice per il mantenimento del figlio minore, trattandosi non di un reato di mera condotta, ma occorre che sia sussistente la prova dell'elemento soggettivo circa la volontà contraria di non adempiere all'obbligo. In tal senso, l'accertamento del giudice penale è diverso ed indipendente da quello svolto dal giudice civile per la determinazione dell'assegno, potendo al riguardo escludere il reato la capacità economica dell'obbligato, ovvero la sussistenza di elementi indicativi di situazioni che si possano tradurre in un oggettivo status di indigenza economica o di impossibilità di adempiere, anche in modo parziale alla prestazione.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 28 articoli dell'avvocato
Vincenzo Miglio
-
Sottrazione internazionale di minori. Quale Giurisdizione.
Letto 312 volte dal 27/05/2016
-
Trasferimento della residenza dei figli minori
Letto 468 volte dal 07/12/2015
-
Mantenimento dei figli minori -spese straordinarie- Irrilevanza penale della condotta omissiva
Letto 4854 volte dal 28/03/2013
-
Giudizio di separazione o divorzio intervento del figlio maggiorenne
Letto 1399 volte dal 09/02/2013
-
Divieto di pernottamento del minore presso il padre, in regime di affidamento congiunto.
Letto 7681 volte dal 17/10/2012