Risarcimento dei danni a tutti gli stranieri
Corte di Cassazione III Sezione Civile n. 23432 del 4 novembre 2014
Avv. Emanuele Dimundo
di Bitonto, BA
Letto 198 volte dal 13/02/2015
IImportante conferma di un recente orientamento garantista della Suprema Corte che, superando un remoto indirizzo (Cass. Civ. Sez. III n. 1681/1993), con riferimento ai soli diritti inviolabili, conferisce agli stranieri i medesimi diritti dei cittadini italiani, senza alcuna restrizione riveniente dalla condizione di reciprocità contemplata nell’art. 16 delle disposizioni sulla legge in general
Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, e’ sempre consentito - a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità - domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non matrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
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