Dopo aver rammentato che, "per stabilire ..se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullita” di cui all”articolo 458 c.c., occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalita” di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entita” comprese nella futura successione; 3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa; 4) se l”assetto negoziale convenuto debba aver luogo “mortis causa” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1683 del 16/02/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2619 del 09/07/1976), la Corte di Cassazione, sezione II civile, con sentenza 15 luglio 2016, n. 14566, ha affermato che "configura un patto successorio vietato dall”articolo 458 c.c., l'atto con il quale due soggetti, nella specie, fratello e sorella, si attribuiscano le rispettive quote della proprieta” di un immobile oggetto di futura comunione ereditaria, con l”intento di dispone dei diritti che ai sottoscrittori potrebbero spettare sulla successione non ancora aperta del loro genitore. Da' parimenti luogo ad un invalido patto successorio dispositivo (avendo, come suo elemento essenziale, l”intenzione delle parti di regolamentare la disponibilita' di un bene che esse, allo stato, riconoscono essere altrui e che prevedono diventera' in futuro di loro pertinenza mortis causa) l'accordo stipulato fra gli aspiranti coeredi di rimanere in comunione, ex articolo 1111 c.c., comma 2, ..in quanto correlato al recupero della piena disponibilita' dell”immobile a seguito dell'estinzione dell'usufrutto gravante su di esso.