E' legittima la revoca di una procedura aperta fondata sull'esistenza di una mera alternativa progettuale
Consiglio di Stato, sezione quinta 25 maggio 2011 n. 3131
Avv. Massimo Lazzari
di Lecce, LE, Italia
Letto 1095 volte dal 07/07/2011
Con la succinta sentenza sottoriportata (Consiglio di Stato, sezione quinta 25 maggio 2011 n. 3131), la quinta sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui la Regione aveva revocato la procedura aperta per l’affidamento dei lavori sul presupposto dell’esistenza di una alternativa progettuale (non concretizzatasi comunque in un vero e proprio progetto) più coerente con l’interesse pubblico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 2600/2011 R.G. proposto dalla Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio eletto presso l’avvocatura regionale del Lazio in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27
contro
le società Ing. Claudio Salini Grandi Lavori S.p.A., mandataria ATI e in proprio, Ircop S.p.A., rappresentate e difese dall’avvocato Fabrizio Cacace, con domicilio eletto presso Fabrizio Cacace in Roma, viale G. Mazzini n. 25
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sezione I ter n. 1224/2011, resa tra le parti, concernente revoca affidamento lavori per sostituzione infissi di facciata edificio sede giunta regionale di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio di Ing. Claudio Salini Grandi Lavori S.p.A. e di Ati Ircop S.p.A.; viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 il Cons. Roberto Chieppa e udito per le parti l’avvocato Cacace; sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.; ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, come da avviso dato alle parti presenti all’odierna camera di consiglio;
rilevato che con l’impugnata sentenza il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dalle imprese Ing. Claudio Salini Grandi Lavori S.p.A. e Ircop S.p.A. avverso la determinazione della Regione Lazio n. A1857 del 15 luglio 2010, comunicata con nota del Dipartimento Istituzionale - Direzione Regionale Attività della Presidenza della Regione Lazio del 30 luglio 2010 prot. 71522, con la quale è stata approvata la revoca della procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la sostituzione degli infissi di facciata dell’edificio, sede della Giunta Regionale, sito in Roma, alla via Cristoforo Colombo n. 212, indetta con bando di gara spedito alla GUCE in data 7 agosto 2009, pubblicato nel BURL parte III n. 31 del 21 agosto 2009, per estratto nella GURI 5° serie speciale – contratti pubblici n. 98 del 21 agosto 2009;
ritenuto che il ricorso in appello proposto dalla Regione è fondato, in quanto:
a) il presupposto dell’impugnato provvedimento di revoca è l’esistenza di una alternativa progettuale, intesa come possibilità concreta di soddisfare l’interesse pubblico con diversa modalità, e non come esistenza di un vero e proprio progetto;
b) con riferimento alle posizioni di controinteresse va rilevato che la revoca è stata adottata a procedura concorsuale non conclusa e indetta in base a un bando che conteneva una espressa clausola che legittimava l’amministrazione a revocare la gara in qualsiasi fase, senza che i concorrenti avessero nulla a pretendere (si precisa comunque che non costituisce oggetto del presente giudizio la questione di un eventuale indennizzo preteso dai concorrenti e che la scelta dell’amministrazione di procedere immediatamente alla revoca della procedura - prima di definire la proposta alternativa - è ragionevole, essendo preferibile non consolidare possibili affidamenti);
c) anche prescindendo dalla clausola appena citata, l’esercizio del potere di revoca non è legato alla sola sopravvenienza di nuovi elementi, ma anche ad nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi);
d) contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R., il provvedimento di revoca costituisce attuazione dell’Atto di indirizzo regionale, finalizzato a dare preferenza a quelle scelte tecniche idonee a comportare un minor dispendio di risorse (il possibile risparmio è stato, infatti, prospettato nella relazione tecnica richiamata dall’atto impugnato);
ritenuto, quindi, che il ricorso in appello deve essere accolto e che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità in fatto della vicenda.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato Presidente
Roberto Chieppa Consigliere estensore
Francesca Quadri Consigliere
Paolo Giovanni Nicolò Lotti Consigliere
Antonio Amicuzzi Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 MAGGIO 2011
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