La pericolosità della cosa inerte è indizio dal quale risalire, ex art. 2727 c.c., alla prova del nesso di causa. Se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno. Ma quando il nesso di causa tra cosa e danno è positivamente accertato, non è più necessario stabilire se la cosa stessa fosse pericolosa o meno. La non pericolosità d'una cosa inerte infatti può escludere il nesso di causam non la colpa del custode: sicché se quel nesso è dimostrato aliunde, la pericolosità della cosa diventa giuridicamente irrilevante.
Provato tale nesso, spettava dunque al Comune dimostrare la propria assenza di colpa. Il proprietario di cose non pericolose risponde ex art. 2051 c.c., una volta appurato un valido nesso di causa tra cosa e danno. (Ordinanza della Cassazione Civile VI-3 n.17625 del 2016, Presidente Armano Uliana). Alla luce dell'Ordinanza della Cassazione al Comune, per non incorrere in una responsabilità extracontrattuale, spetta l'onere di dimostrare che non vi è una pericolosità nella strada e che il danno (la caduta, il sinistro ecc.) è stato causato per un comportamento colposo del danneggiato che con una ordinaria diligenza poteva evitare il pericolo. Al danneggiato spetta l'onere di dimostrare l'esistenza dell'insidia stradale, l'avvenuto evento negativo comprensivo del nesso causale con l'insidia (testimoni, rilevamento delle forze di polizia ecc.) e i danni riportati (certificati medici e testimoni).