La Corte Costituzionale con nota sentenza n. 113 in data 29 aprile/18 giugno 2015 “dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, co. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.
Per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità. A dire il vero già il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 e la nota 27.09.2000 n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale avevano indicato la necessaria taratura periodica dei strumenti di rilevazione di velocità.
Pertanto per la validità dell’accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, è necessario che lo strumento di rilevazione della velocità sia sottoposto a taratura periodica.
(Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 9645 pubblicata 11 maggio 2016 – Presidente Petitti Stefano, relatore Oricchio Antonio).