Il Tar Campania ha statuito che – con la reiterata rinnovazione, senza soluzione di continuità, dei decreti di occupazione temporanea di beni dei ricorrenti disposti ai sensi dell’art. 88, co. 2, d.lgs. n. 42/2004 – la temporaneità originaria dei singoli decreti è sfumata, con conseguente trasformazione, in itinere, in una nuova fattispecie di acquisizione dell’area incisa con gli emanati decreti, assumendo sostanza e natura espropriativa. Pertanto – sottolinea ancora il Tar – nella specie si è avuta, per una sorta di eterogenesi dei fini intervenuta nella dinamica applicazione dei singoli decreti, una sostituzione del potere di esproprio al potere di occupazione temporanea originariamente esercitato con i singoli decreti con conseguente riqualificazione in termini ablativi, dei decreti originari e con conseguente assoggettamento della nuova fattispecie alla normativa prevista per la procedura espropriativa. Ne consegue che ai proprietari dell’area espropriata spettano, per la subita espropriazione dell’area di loro proprietà, l’indennizzo previsto come prefigurato dall’art. 100 del citato d.lgs. n. 42/2004 (secondo cui «Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità»).