Espropri - Il dies a quo del procedimento di determinazione dell'indennità
Cons. Stato, Sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 23
Avv. Giuseppe Spanò
di Parma, PR
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Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha ribadito che ai sensi dell'art. 20 ultimo comma, t.u. 8 giugno 2001 n. 327 ove la dichiarazione di pubblica utilità sia implicita nell'approvazione di un piano esecutivo, il dies a quo del procedimento di determinazione dell'indennità corrisponde al momento dell'approvazione del piano di attuazione di questo. Secondo infatti il Consiglio di Stato le deduzioni degli appellanti, pur comprensibili sul piano umano (lamentando essi l'indefinita deminutio di valore dei suoli in loro proprietà a fronte di una contropartita economica che, in considerazione della non verde età degli interessati, potrebbe intervenire in un momento in cui sarà inidonea a costituire seria e concreta utilità), non valgono a superare il chiaro disposto dell'ultimo comma del citato art. 20 del d.P.R. nr. 327 del 2001, in base al quale, la dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione di un piano esecutivo, fa decorrere il dies a quo del procedimento di determinazione dell'indennità dal momento dell'approvazione del piano di attuazione.
Nella fattispecie, non risultavano ancora decorsi i termini di legge (fissati in 25 anni) per l'approvazione del Piano di dettaglio del P.E.E.P. nel quale erano stati inclusi i suoli appartenenti agli istanti, e pertanto correttamente il primo giudice aveva escluso la sussistenza di alcun obbligo di avviare il procedimento di determinazione dell'indennità.
Il Consiglio di Stato ritiene invece condivisibile il giudizio di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in primo grado dai ricorrenti in relazione alla normativa sopra richiamata.
In particolare, come osservato dal medesimo T.A.R., non può ravvisarsi violazione dello statuto del diritto di proprietà ex art. 42 Cost. in quanto risulta pacifico - anche alla stregua della pregressa giurisprudenza costituzionale - che l'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità coincidente, come nella specie, con l'imposizione del vincolo espropriativo sui suoli costituisce legittimo esercizio della potestà pianificatoria e conformativa del Comune, bilanciato dalla facoltà di alienare e cedere l'immobile al suo pieno valore venale, proprio grazie alla certezza che, qualora sopravvenga l'espropriazione, sarà dovuto un indennizzo corrispondente appunto a tale valore.
Infine, quanto alla disparità di trattamento rispetto alla posizione di chi veda il proprio suolo investito da dichiarazione di pubblica utilità connessa all'approvazione del progetto di una specifica opera pubblica, questa non sussiste proprio in ragione di quanto rilevato circa l'incertezza dei tempi e delle modalità di attuazione del P.E.E.P.: al contrario, laddove la dichiarazione di pubblica utilità discenda dal progetto di una specifica opera pubblica, è del tutto ragionevole che all'Amministrazione procedente siano imposti tempi molto più rapidi.
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