«[S]econdo l’orientamento prevalente di questo Consiglio di Stato, condiviso da questo Collegio, in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio sussiste l’obbligo per il comune di verificare il rispetto da parte dell’istante dei limiti privatistici, a condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte dell’ente locale si traduca in una semplice presa d’atto dei limiti medesimi senza necessità di procedere ad un’accurata e approfondita disanima dei rapporti tra i condomini (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6332; C.d.S., Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1654). Se, dunque, l’amministrazione normalmente non è tenuta a svolgere indagini particolari in presenza di una richiesta edificatoria presentata da un comproprietario, al contrario, qualora uno o più comproprietari si attivino per denunciare il proprio dissenso rispetto al rilascio del titolo edificatorio, il comune dovrà verificare se, a base dell’istanza edificatoria, sia riconoscibile l’effettiva sussistenza della disponibilità del bene oggetto dell’intervento edificatorio, limitando invero l’art. 11 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – cui nell’ordinamento autonomistico della Provincia di Bolzano, munita di competenza legislativa primaria in materia urbanistica, corrisponde l’art. 70 l. urb. prov., contenente (nella versione all’epoca in vigore) previsione sostanzialmente identica alla citata norma statale –, la legittimazione attiva all’ottenimento del titolo edificatorio “al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”. In applicazione delle sopra citate disposizioni di legge, che prevedono la verifica dell’esistenza, in capo al richiedente, di un titolo attributivo dello ius aedificandi sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, qualora i lavori edilizi siano da eseguirsi su parti comuni del fabbricato e si tratti di opere non connesse all’uso normale della cosa comune, essi abbisognano dunque del previo assenso dei comproprietari anche in relazione agli aspetti pubblicistici dell’attività edificatoria, in sede di rilascio del titolo autorizzativo (v., in tal senso, C.d.S., Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1654, cit.)». Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma Fonte:www.giustizia-amministrativa.it