Il TAR rammenta che gli istituti dell’occupazione appropriativa e dell’occupazione usurpativa sono rispettivamente caratterizzati, l’uno, “dall’irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio” e, l’altro, “dalla trasformazione in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilità”. Il Tar accoglie il ricorso riconoscendo verificata la cd. occupazione acquisitiva: alla dichiarazione di pubblica utilità e al decreto di occupazione non è seguito il decreto di esproprio. Le aree sono in possesso dell’Anas essendosi verificata l’irreversibile trasformazione a seguito della realizzazione della terza corsia del raccordo e del nuovo svincolo. In particolare siffatta trasformazione del bene ha prodotto il trasferimento della proprietà del bene, senza necessità di un ulteriore atto di acquisizione. Il bene, irreversibilmente trasformato in sede autostradale è stato già acquisito al demanio stradale statale ai sensi dell’art. 822 comma 2 del codice civile, al momento della destinazione alla viabilità pubblica. Rispetto alla quantificazione dei danni, il TAR fa riferimento al valore venale dell’area, commisurato al valore edificabile del terreno, riconoscendo applicabile il potere di cui all’art. 34 comma 4 del d.lgs. n. 104 del 2010, e condannando conseguentemente l’ANAS s.p.a. a proporre una somma a titolo di risarcimento, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero dalla comunicazione se anteriore. Trattandosi di risarcimento del danno, e quindi di debito di valore, il TAR ha precisato che “la somma deve essere rivalutata dalla data della scadenza del termine di occupazione legittima al momento della proposta ex art. 34. Su tale somma devono essere poi calcolati i cd interessi compensativi, a decorrere dalla data di scadenza del termine di occupazione legittima e fino alla data della proposta; ciò in funzione remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno. Su tutte le somme dovute decorrono, altresì, gli interessi legali dalla data della liquidazione fino all’effettivo soddisfo”.