Per realizzare il condono Iva ed Irpef occorrono anche i versamenti delle rate successive alla prima, in mancanza si realizza l’inefficacia integrale della definizione. Lo ha affermato la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, in accoglimento di un ricorso formulato dall’Agenzia delle Entrate e ribaltando le decisioni prese nei gradi di merito. La disposizione sancita all’articolo 9 bis della Legge 289/2002 statuisce infatti che le sanzioni non si applicano qualora entro un determinato termine si provvede, anche con modalità rateali, alla corresponsione delle imposte da condonare.