Lo spostamento di un fabbricato su area totalmente diversa da quella indicata nel permesso di costruire
Consiglio di stato sentenza 5743/08 del 20/11/2008
Avv. Rossella Mileo
di Milano, MI
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Tra le “variazioni essenziali” al progetto approvato rientra lo spostamento di un fabbricato su area totalmente diversa da quella indicata nel permesso di costruire. In ambito edilizio, infatti, l’art. 32 del D.P.R. 6 giugno n. 380 del 2001, nel delegare alle regioni il compito di definire le variazioni essenziali nel rispetto dei principi fissati dalla legge statale, stabilisce che ricorre l'essenzialità quando si verificano una o più delle condizioni indicate n
In ambito edilizio, infatti, l’art. 32 del D.P.R. 6 giugno n. 380 del 2001, nel delegare alle regioni il compito di definire le variazioni essenziali nel rispetto dei principi fissati dalla legge statale, stabilisce che ricorre l'essenzialità quando si verificano una o più delle condizioni indicate nell’articolo suddetto, e quindi anche le “modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza”.
Con la pronuncia riportata, il Consiglio di Stato, confermando le interpretazioni dei giudici di prima istanza, ha affermato che la modifica parziale della localizzazione dell’edificio è invece riconducibile alla fattispecie delle varianti minori (ved. Cons. Stato 2/4/2001, n. 1898)
Per tale modifica, sarà quindi necessario predisporre una nuova valutazione del progetto assentito da parte dell’Amministrazione Comunale, a differenza delle varianti “non essenziali” che, come all’art. 22 del D.P.R. n. 380 del 2001, possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Pertanto, è corretto il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di permesso di costruire in variante qualora quest’ultima rivesta i caratteri dell’essenzialità e l’Amministrazione riscontri la non conformità della variante al progetto ai parametri urbanistico-edilizi, pur in presenza di un precedente atto di assenso edilizio.
Consiglio di stato
sentenza 5743/08 del 20/11/2008
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N Esul ricorso in appello n. 3915 del 2008, proposto da R. F. e S. E., rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. P.S.R., V.P. e M. G., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma al viale xxxxxx,
controil Comune di E., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. M. B. e A. B., con domicilio eletto in Roma alla via yyyyyy, presso lo studio dell’avv. X. Y.,
per la riforma, previa sospensione degli effetti,della sentenza del T.A.R. Veneto 19 marzo 2008, nr. 742, Sezione II, depositata in data 21 marzo 2008, resa “in forma semplificata” a seguito dell’udienza cautelare del 19 marzo 2008, e per il conseguente annullamento del provvedimento del Dirigente Area IV Urbanistica – Ufficio Edilizia Privata del Comune di E., prot. nr. 8282 – 2141/08 del 28 gennaio 2008 avente ad oggetto “Diniego della richiesta del permesso di costruire – Pratica edilizia nr. URB-133-2007”, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso, per quanto di ragione ed ove occorra, della comunicazione comunale dei motivi ostativi 8 novembre 2007 prot. nr. 8282 – 26216, nonché dei pareri resi dalla Commissione edilizia in data 30 ottobre 2007 ed in data 15 gennaio 2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Vista la memoria prodotta dagli appellanti in data 15 ottobre 2008 a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del 28 ottobre 2008, il Consigliere Raffaele Greco;
Udito l’avv. P. per gli appellanti e l’Avv. Y. su delega dell’Avv. B.;
Ritenuto e considerato quanto segue:
F A T T OI sigg.ri F. R. ed E. S. hanno impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Veneto ha respinto il ricorso da loro proposto avverso il diniego opposto dal Comune di E. a una richiesta di permesso di costruire in variante rispetto al precedente provvedimento abilitativo (nr. 348/02) per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato di loro proprietà.
A sostegno dell’impugnazione hanno dedotto: motivazione errata, illogica e/o insufficiente; errata e carente valutazione delle risultanze documentali (avendo erroneamente ritenuto il primo giudice che la variante proposta fosse “essenziale” laddove si trattava unicamente di una modesta traslazione dell’edificio sull’area di sedime, restando inalterate le caratteristiche originariamente assentite, e comunque non incidendo la variazione sul regime dei distacchi e delle distanze; inoltre, non essendo stata adeguatamente valutata la nuova perizia geologica, sulla quale si basava la richiesta di variante, che documentava come il sito originariamente scelto per l’intervento fosse a rischio di frane e smottamenti).
Gli appellanti, pertanto, hanno chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, previa sospensione della sua esecuzione.
L’Amministrazione appellata si è costituita, contestando la fondatezza del gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2008, sull’accordo delle parti, l’esame della domanda cautelare è stato differito, per essere abbinato alla trattazione del merito.
All’udienza del 28 ottobre 2008, la causa è stata ritenuta per la decisione.
D I R I T T O1. L’appello è infondato e va conseguentemente respinto.
2. Per meglio comprendere le ragioni che inducono questo Collegio a condividere le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, è opportuno premettere che l’area in proprietà degli odierni appellanti, interessata dall’intervento per cui è causa, è classificata dal P.R.G. del Comune di E. come zona agricola “E2” di protezione agroforestale (Parco Colli).
Su tale area, i sigg.ri R. e S. hanno ottenuto, nel 2006, un permesso di costruire per ristrutturazione di preesistente fabbricato mediante demolizione e ricostruzione con ampliamenti.
Successivamente, essi hanno presentato una richiesta di variante, il cui diniego da parte dell’Amministrazione comunale costituisce l’oggetto dell’odierno giudizio: in particolare, veniva chiesto di autorizzare una diversa localizzazione del fabbricato rispetto a quanto assentito, sulla scorta di una perizia che evidenziava una maggiore stabilità e sicurezza del nuovo sito individuato sotto il profilo idrogeologico.
3. Ciò premesso, va condivisa la valutazione del Comune, che ha ritenuto che lo spostamento dell’edificio sull’area di sedime, di circa 30 metri, rendesse l’intervento de quo non più assimilabile alla categoria della ristrutturazione, e quindi non autorizzabile nell’area in questione, stante la destinazione urbanistica della stessa.
Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere l’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di primo grado della disposizione di cui all’art. 32, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380, secondo cui costituiscono “variazioni essenziali” rispetto al progetto approvato le “modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza”.
Tale disposizione viene comunemente intesa nel senso che la modifica della “localizzazione” dell’edificio assurge al livello di “variazione essenziale” allorché si sia in presenza di una traslazione non parziale, ma tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista; ciò viene giustificato con la considerazione che tale modifica comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell’Amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con la considerazione dell’area.
Ciò non può non valere anche nel caso di specie, laddove l’intervento, originariamente assentito come mera ristrutturazione, unica tipologia in fatto compatibile con la destinazione urbanistica dell’area, a seguito della variante richiesta veniva ad assumere, secondo il condivisibile orientamento del Comune, le caratteristiche di un vero e proprio intervento di nuova costruzione.
A fronte di ciò, inconferenti appaiono i rilievi di parte appellante in ordine alla circostanza che le altre caratteristiche dell’intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) sarebbero rimaste invariate rispetto all’originario permesso di costruire, ed all’assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze (non potendo condividersi, per quanto sopra rilevato, l’avviso degli appellanti secondo cui sarebbe solamente un tale incidenza, in caso di mutamento di localizzazione, a connotare la essenzialità della variante).
4. Del pari condivisibile è l’ulteriore argomento su cui il primo giudice ha fondato la propria pronuncia, ossia l’insufficienza della nuova perizia geologica prodotta dagli istanti a giustificare la richiesta di variante.
Ed invero, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, da un’attenta lettura di tale perizia nonché di quella che aveva invece accompagnato l’originaria istanza di permesso di costruire, emerge che non sussiste evidente contrasto tra le conclusioni di esse: infatti, la seconda perizia per un verso non smentisce le conclusioni della prima in ordine alle caratteristiche idrogeologiche del suolo, e sotto altro profilo non dimostra quella situazione di rischio evidente sulla base della quale gli istanti vorrebbero ottenere lo spostamento della localizzazione dell’intervento.
In realtà, ciò che si ricava dalla lettura “combinata” delle due perizie è che, ferme restando le caratteristiche idrogeologiche dell’intera area interessata all’intervento, il secondo sito individuato potrebbe offrire una maggiore sicurezza, nel medio e lungo periodo, rispetto al sito originario (laddove, peraltro, insisteva ed insiste il fabbricato preesistente su cui l’intervento dovrebbe incidere).
Insomma, non emergono ragioni attuali, oggettive e cogenti tali da “imporre” agli istanti lo spostamento dell’intervento.
5. Sulla scorta dei rilievi che precedono, s’impone la reiezione dell’impugnazione, con la conferma integrale della sentenza di primo grado.
6. Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2008 con l’intervento dei signori:
Costantino Salvatore Presidente f.f.
Pier Luigi Lodi Consigliere
Salvatore Cacace Consigliere
Eugenio Mele Consigliere
Raffaele Greco Consigliere, est.
L’E.NSORE IL PRESIDENTE F.F. Raffaele Greco Costantino Salvatore IL SEGRETARIO Giacomo Manzo Depositata in SegreteriaIl 20/11/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Per il / Il Dirigente
Dott. Giuseppe Testa
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