La presentazione di un'istanza di sanatoria di un abuso edilizio comporta l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso contro l'ordinanza di demolizione
TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, Sentenza n. 273/2017
Avv. Giuseppe Bruno
di Roma, RM
Letto 645 volte dal 19/10/2017
La presentazione di un'istanza di sanatoria prima o dopo la proposizione del ricorso contro l'ordinanza di demolizione comporta, rispettivamente, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso in quanto il nuovo provvedimento emanato dopo l'istanza supera quello impugnato. A nulla rileva la riserva di non acquiescenza formulata nell'istanza di sanatoria.
N. 00273/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Maximilian Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Federico Mazzei, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Corso Italia, n. 10;
contro
Comune di Bolzano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Polonioli, Alessandra Merini, Bianca Maria Giudiceandrea e Gudrun Agostini, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale, in Bolzano, vicolo Gumer, n.7;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
1) dell’ordinanza di rimozione e rimessa in pristino a firma del Sindaco di Bolzano dd 6.8.2015, prot. n. 09/2015, comunicata in data 11.8.2015, ad oggetto: “Opere abusive in via Museo n. 34 - Bolzano - Ordinanza di rimozione e rimessa in pristino”, con cui è stato ingiunto di rimuovere entro 90 giorni dalla notifica la recinzione-parapetto installata e ciò per conformarsi al progetto approvato con concessione edilizia n. 44/2011, avvertendo che in caso di inadempienza si provvederà a norma di legge, nonché dei richiamati e presupposti
2) verbale di constatazione del Servizio Controllo costruzioni dd. 13.10.2014, n. 324/2014;
3) comunicazione di avvio del procedimento dd. 6.11.2014, prot. n. 76789/2014;
4) note dell’Ufficio Gestione del territorio 22.1.2015, prot. 6425/2015 e dd. 9.3.2015, prot. n. 20106/2015, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, infraprocedimentale, connesso e conseguente;
Con atto recante motivi aggiunti, depositato il 5.2.2016:
5) del provvedimento del Commissario Straordinario del Comune di Bolzano dd. 1.12.2015, sub prot. n. 77813/2015, comunicata in data 3.12.2015, avente ad oggetto: “concessione edilizia in sanatoria parapetto sulla terrazza al 1° piano p.ed. 548 C.C. Bolzano“, a mezzo della quale è stato comunicato il rigetto dell’istanza presentata in data 9.09.2015 per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per l’intervento evidenziato in oggetto;
6) della comunicazione dd. 22.9.2015, sub prot. n. 77913/2015 dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda per il rilascio di concessione edilizia n. 2015-309-0 presentata in data 9.9.2015;
7) del parere negativo espresso nella riunione del 1.12.2015, citato nel provvedimento impugnato dd. 1.12.2015, sub prot. n. 77813/2015, non conosciuto e mai comunicato, nonché di tutti gli ulteriori atti infraprocedimentali, non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e conseguenti, nonché
8) del verbale di constatazione del Servizio Controllo Costruzioni dd. 13.10.2014, n. 324/2014, e
9) delle note dell’Ufficio gestione del territorio 22.1.22015, prot. 6425/2015 e dd. 9.3.2015, prot. n. 20106/2015, già impugnati quali atti non conosciuti e depositati dall’Amministrazione resistente in data 17.12.2015.
Visti il ricorso, l’atto recente motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è proprietaria dell’immobile ubicato a Bolzano, in via Museo, n. 34, in zona centro storico - A1, sull’area identificata dalla p.ed. 548 in C.C. Bolzano.
In data 7 marzo 2011 veniva rilasciata alla ricorrente la concessione edilizia n. 44/2011, per la ristrutturazione, con riqualificazione energetica, dell’edificio residenziale/commerciale di sua proprietà (doc. 4 del Comune).
Nella tavola 2c del progetto autorizzato era stata rappresentata la preesistenza di una recinzione-parapetto, arretrata di 1,50 metri rispetto al confine di proprietà con la p.f. 220, ubicata sulla terrazza-lastrico che si trova al primo piano, sul lato interno dell’edificio (doc. 5 del Comune).
Anche nelle tavole allegate ai progetti di variante approvati, nello stato finale, era stato evidenziato il mantenimento di tale parapetto a una distanza rispettivamente di 1.50 metri dal detto confine (II variante approvata nel luglio 2012 - doc. 6 del Comune) e di 1,00 metri (III variante approvata nel dicembre 2012 - doc. 7 del Comune).
Poiché per motivi tecnici legati all’esecuzione dei lavori di coibentazione della soletta la recinzione-parapetto doveva essere rimossa, l’Amministrazione comunale decideva di chiedere alla società ricorrente, a garanzia dell’installazione della recinzione-parapetto “così come evidenziato nelle tavole 2c di cui alla concessione edilizia 44/2011 del 12 dicembre 2012” (III variante), la prestazione di una fideiussione bancaria, che veniva poi effettivamente rilasciata dalla Cassa Raiffeisen di Merano in data 14 marzo 2013 (doc. 8 del Comune).
Con nota del 26 maggio 2014 il Comune di Bolzano chiedeva alla società ricorrente la dimostrazione dell’avvenuta installazione della suddetta recinzione-parapetto (doc. 9 del Comune).
Con nota del 14 luglio 2014 la ditta Maximilian Srl rispondeva comunicando al Comune che “al momento non è possibile dimostrare l’installazione dei parapetti sulla terrazza riferita alla c.ed. 44/2011, in quanto si è dovuto provvedere al loro smontaggio perché viziati nella realizzazione e al momento gli stessi sono nuovamente in lavorazione presso la zincheria e saranno rimessi solo nei primi giorni di agosto” (doc. 10 del Comune).
L’Amministrazione comunale, con nota dell’1 agosto 2014, preso atto della situazione, ricordava alla ricorrente che la fideiussione prestata sarebbe stata svincolata solo dopo la corretta esecuzione dei lavori, da verificarsi a cura del Servizio Controllo costruzioni dell’Ufficio tecnico comunale (doc. 11 del Comune).
Con verbale di constatazione n. 324 del 13 ottobre 2014 il Servizio Controllo costruzioni accertava che presso l’edificio in questione la recinzione-parapetto era stata installata in modo difforme al progetto autorizzato (doc.12 del Comune).
Con nota del 6 novembre 2014 l’Amministrazione comunale comunicava quindi alla società ricorrente l’avvio del procedimento di cui all’art. 81 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, per l’emissione dell’ordinanza di ingiunzione di rimozione e rimessa in pristino concernente l’installazione della recinzione-parapetto di cui si tratta (doc. 11 della ricorrente).
La società ricorrente, in data 8 gennaio 2015, presentava le proprie osservazioni, sottolineando che per la tipologia di intervento contestato non sarebbe stata necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte del Comune (doc. 12 della ricorrente).
Con ordinanza del Sindaco n. 9/2015 del 6 agosto 2015, impugnata con il ricorso introduttivo, veniva ingiunto alla società ricorrente “di rimuovere le opere abusive descritte in premessa, conformandosi al progetto approvato con conc. ed. n. 44/2011 entro 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza” (doc. 1 del Comune).
In data 9 settembre 2015 la società ricorrente presentava al Comune di Bolzano una domanda volta alla sanatoria della realizzata recinzione-parapetto, proponendo tuttavia una contestuale riserva di non acquiescenza in ordine al carattere abusivo dell’intervento realizzato (doc. 5 della ricorrente).
A fondamento del ricorso introduttivo sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 81 L.P. n. 13/1997; violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e normativa locale di recepimento per vizio di motivazione”;
2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 29, comma 2bis e ter, della L. n. 241/1990, in relazione all’art. 132 LP n. 13/1997 e 1ter del REC di Bolzano”;
3. In via subordinata: “Illegittimità costituzionale dell’art. 21bis della LP n. 17/1993, nonché degli artt. 132 e 84bis LP n. 13/1997, per violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, lett. m), della Costituzione, in relazione agli artt. 19 e 29 della L. n. 241/1990”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bolzano, riservandosi di esporre le proprie controdeduzioni in prosieguo e chiedendo il rigetto del ricorso, perché inammissibile e infondato.
Nelle more del giudizio il Comune di Bolzano, con nota del 22 settembre 2015, comunicava alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda di sanatoria (doc. 17 del Comune).
La ricorrente presentava al Comune le proprie osservazioni in data 29 settembre 2015, affermando che la distanza dalla recinzione-parapetto sarebbe stata da sempre inferiore a 1,5 metri e, quindi, che “il diritto di veduta diretta sul fondo finitimo si è radicato con il decorrere del termine temporale di 20 anni dal primo titolo abitativo risalente al 1963” (doc. 18 del Comune).
Con atto del 1° dicembre 2015 il Commissario straordinario del Comune di Bolzano respingeva definitivamente l’istanza di sanatoria, rilevando che la società ricorrente “non ha acquistato per usucapione il diritto di tenere il parapetto a confine con il fondo finitimo, ma ha acquistato il diritto di tenere il parapetto ad una distanza inferiore a quella prevista dall’art. 905, co. 2 del Codice Civile, ossia a mt. 1.00/0.90” e che la concessione in sanatoria richiesta, “che ha a oggetto il mantenimento del parapetto a confine con la p.ed. 547 va pertanto respinta” (doc. 19 del Comune).
A fondamento dell’atto recante motivi aggiunti avverso quest’ultimo provvedimento la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 e relativa normativa provinciale di recepimento; eccesso di potere per carenza di motivazione o comunque per motivazione insufficiente, perplessa, contraddittoria ed illogica. Violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 69 L.P. 13/1997, nonché dell’art. 905 Cod. Civ.”;
2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 29, co 2bis e ter, della L. n. 241/1990 in relazione all’art. 132 LP n. 13/1997 e 1ter del REC di Bolzano. Violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 69 L.P. 13/1997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34, D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per completo travisamento dei fatti”;
3. “Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 81 L.P. n. 13/1997; violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e normativa locale di recepimento per vizio di motivazione”;
4. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 29, co 2bis, e ter della L. n. 241/1990 in relazione all’art. 132 LP n. 13/1997 e 1ter del REC di Bolzano”;
5. In via subordinata: “Illegittimità costituzionale dell’art. 21bis della LP n. 17/1993, nonché degli artt. 132 e 84bis LP n. 13/1997, per violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, lett. m), della Costituzione, in relazione agli artt. 19 e 29 della L. n. 241/1990”.
Il Comune di Bolzano, con memoria depositata il 19 maggio 2017, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, per avere la ricorrente presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria dell’opera abusivamente realizzata prima dell’instaurazione dello stesso ricorso giurisdizionale.
Nei termini di rito il procuratore della società ricorrente ha depositato una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo e dell’atto recante motivi aggiunti, previo eventuale rinvio alla Corte Costituzionale come da quinto motivo di ricorso, nonché previa eventuale disapplicazione dell’art. 1ter del REC di Bolzano.
All’udienza pubblica del 21 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Va dapprima esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, sollevata dalla difesa comunale sul rilievo che la presentazione di un’istanza di sanatoria anteriormente all’impugnazione dell’ordinanza di rimozione delle opere abusivamente realizzate determinerebbe l’inefficacia di quest’ultimo provvedimento.
L’eccezione è fondata.
Secondo un pacifico e condiviso orientamento giurisprudenziale, in materia edilizia, “la presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia… anteriormente/posteriormente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione (o del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per abusi edilizi) produce l'effetto di rendere inammissibile/improcedibile l'impugnazione stessa, per carenza di interesse, in quanto dall'istanza consegue la perdita di efficacia di tale ordinanza ed il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, e comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa” (cfr. TAR. Campania, Salerno, Sez. I, 9 ottobre 2015, n. 2188; nello stesso senso, TAR Campania, Salerno, Sez. I, 2 gennaio 2017, n. 4, TAR Palermo, Sez. II, 8 gennaio 2015, n. 41 e TAR Marche, Ancona, Sez. I, 7 giugno 2014, n. 699).
Risulta agli atti che nel caso di specie la ricorrente ha presentato una domanda di sanatoria prima di presentare il ricorso giurisdizionale e, pertanto, il ricorso introduttivo deve considerarsi inammissibile.
Né giova alla ricorrente appellarsi alla riserva espressa di non prestare acquiescenza all’ordinanza di rimozione sindacale n. 9/2015 contenuta nella domanda di sanatoria, tenuto conto del fatto che il nuovo provvedimento esplicito di rigetto della domanda di sanatoria - impugnato con l’atto recante motivi aggiunti - vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio, rendendolo inefficace.
In altre parole, per effetto della presentazione della domanda di sanatoria e della successiva emanazione di un provvedimento negativo da parte dell’Amministrazione, l’unico interesse concreto e attuale che può vantare la società ricorrente è quello relativo all’accertamento della legittimità di quest’ultimo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti.
2. L’atto recante motivi aggiunti è invece infondato.
2.1. Con il primo motivo aggiunto la società Maximilian Srl lamenta il difetto di motivazione dell’impugnato diniego di sanatoria e la violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 69 della legge provinciale n. 13 del 1997, nonché dell’art. 905 c.c..
Il motivo non è fondato.
Risulta dalla documentazione in atti che la domanda di concessione edilizia in sanatoria è stata respinta dall’Amministrazione comunale perché la ricorrente “non ha dimostrato il diritto alla riduzione della distanza della veduta verso i fondi finitimi rispetto a quella preesistente di 1,00 mt”.
L’art. 905, secondo comma, c.c., stabilisce che “non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere”.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la recinzione-parapetto di cui si tratta è stata rappresentata dalla ricorrente come preesistente nelle tavole di progetto allegate alla originaria domanda di concessione edilizia (n. 44/2011). In particolare, dall’esame della tavola 2c dello stato finale la recinzione risulta presente ad una distanza rispettivamente di 1,50 mt dal detto confine con il fondo finitimo (conc. ed. n. 44/2011 e II variante, approvata nel luglio 2012 - cfr. doc.ti 5 e 6 del Comune) e di 1,00 mt. (III variante, approvata nel dicembre 2012 - cfr. doc. 7 del Comune).
Ed è altrettanto pacifico che la recinzione-parapetto, durante i lavori di ristrutturazione dell’edificio è stata provvisoriamente rimossa e poi riposizionata direttamente sul confine con il fondo finitimo, ragione per cui il Sindaco di Bolzano ha adottato l’ordinanza di rimozione n. 9/2015 e la ricorrente ha presentato una domanda di concessione edilizia in sanatoria che non prevede alcuna distanza della veduta rispetto al fondo finitimo della recinzione-parapetto di cui si tratta.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, in sede di esame della domanda di concessione in sanatoria, il Comune di Bolzano non ha dovuto eseguire alcuna indagine complessa per verificare la situazione come sopra descritta, risultando pacificamente dalla sopra citata documentazione, già in possesso del Comune che la preesistente recinzione- parapetto non era mai stata posizionata, in precedenza, direttamente sul confine del fondo finitimo, ma ad una distanza di 1,50 mt ovvero di 1,00 mt.
In sede di presentazione delle osservazioni la ricorrente ha sostenuto di avere usucapito la distanza della recinzione-parapetto dal fondo finitimo: “la distanza dal parapetto è stata sempre inferiore al mt 1,50 (e cioè in mt. 1,00/0,90), ove pertanto il diritto di veduta diretta sul fondo finitimo si è radicato con il decorrere del termine temporale di 20 anni dal primo titolo abitativo risalente al 1963” (cfr. doc. 18 del Comune).
Sennonché, come correttamente evidenziato nel provvedimento di diniego della sanatoria, la società ricorrente “non ha acquistato per usucapione il diritto di tenere il parapetto a confine con il fondo finitimo”, cioè direttamente sul confine, come richiesto nella domanda di sanatoria, ma, semmai, il diritto di posizionare la recinzione-parapetto ad una distanza di 1.00 mt o 0,90 mt.
Per le stesse ragioni non rileva la circostanza - dedotta e non provata - che la ricorrente vanti un diritto si servitù, a favore della p.ed. 548 C.C. Bolzano di sua proprietà, di mantenere la recinzione-parapetto ad una distanza inferiore a quella legale prevista dall’art. 905, secondo comma c.c., giacché la domanda di concessione in sanatoria prevede la posizione della recinzione-parapetto direttamente sul confine del fondo finitimo.
2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo aggiunto la società ricorrente afferma che l’intervento in esame ricadrebbe nell’ipotesi disciplinata dall’art. 1ter del REC di Bolzano (reso in applicazione dell’art. 132 della legge provinciale n. 13 del 1997), che sottopone a dichiarazione di inizio attività (DIA) anche l’installazione, modifica e/o sostituzione di recinzioni. Ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., la DIA andrebbe sostituita con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche in materia di edilizia (come precisato dal comma 6bis) e ciò dovrebbe valere anche per il sistema sanzionatorio, che ne sarebbe un corollario.
La suddetta normativa troverebbe diretta applicazione anche nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 29, comma 2ter, della legge n. 241 del 1990, il quale prevede che le disposizioni della citata legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni e la dichiarazione di inizio attività “attengono…ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”, come affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale. Nel caso di specie, dunque, troverebbe applicazione l’art. 37 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, che, in caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA, prevedrebbe l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura predeterminata, anziché l’emanazione di un’ordinanza di rimessione in pristino, adottata nella fattispecie dal Sindaco.
Nel caso di specie, l’Amministrazione avrebbe dovuto, semmai, applicare solo una sanzione pecuniaria per l’esecuzione dell’intervento senza previa presentazione della SCIA, “non emettere un provvedimento di rigetto della domanda”.
L’ordinanza di rimessione in pristino n. 9/2015 avrebbe travisato l’oggetto della concessione edilizia n. 44/2011: la recinzione-parapetto del lastrico situato al primo piano dell’edificio non avrebbe formato oggetto della domanda di concessione edilizia e degli interventi ivi approvati, come si dedurrebbe dal fatto che detta recinzione-parapetto sarebbe stata indicata nelle tavole del progetto in colore “nero”, quale manufatto preesistente e non oggetto di intervento edilizio. Di conseguenza, il Comune di Bolzano non avrebbe potuto esercitare i poteri di controllo-vigilanza e repressione previsti dal capo VIII della legge provinciale n. 13 del 1997.
Le censure - che si prestano a un esame congiunto - sono inammissibili, perché riferite all’ordinanza di rimessione in pristino e non al diniego di sanatoria, e, in ogni caso, infondate nel merito.
E’ bene chiarire, anzitutto, che la recinzione-parapetto in esame era prevista dalle tavole 2c allegate al progetto approvato dal Comune di Bolzano come opera da mantenere ad una precisa distanza dal confine di proprietà del fondo finitimo e che la sua provvisoria rimozione, dovuta a ragioni tecniche, era stata subordinata dal Comune alla previa prestazione di apposita fideiussione bancaria “a garanzia dell’installazione dei parapetti sulla terrazza al piano 1, così come evidenziato nelle tavole 2c di cui alla concessione edilizia 44/2011” (cfr. doc.ti 8 e 9 del Comune).
L’ordinanza di rimessione in pristino n. 9/2015 è stata adottata dal Sindaco di Bolzano perché la recinzione-parapetto in questione non era stata ricollocata ad un metro di distanza dal fondo finitimo, come previsto dal progetto approvato (III. Variante alla conc. ed n. 44/2011, tavola 2c, stato finale - doc. 7 del Comune), bensì direttamente sul confine.
In altre parole, l’ordinanza di rimessione in pristino è stata adottata dal Sindaco dopo aver accertato, effettuando alcuni sopralluoghi, una difformità dell’opera realizzata rispetto al progetto assentito e agli obblighi assunti dalla società ricorrente con il Comune di Bolzano in ordine al riposizionamento della recinzione-parapetto alla distanza di cui alla citata tavola 2c, oggetto della garanzia bancaria. Di conseguenza, non appare pertinente il richiamo della società ricorrente alla DIA, sostituita dalla SCIA, alla relativa disciplina e all’art. 1ter, comma 4, del REC di Bolzano.
Ad abundantiam, va precisato che è pur vero che il regime della SCIA, compreso quello in materia edilizia, è riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come previsto dall’art. 29, comma 2ter, della legge n. 241 del 1990, ma tale riconduzione non si estende al relativo regime sanzionatorio, come previsto espressamente il secondo periodo del comma 6bis dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990: “….restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali”.
La citata disposizione fa dunque salva la disciplina sanzionatoria prevista sia dalla disciplina statale, sia da quella regionale. Nella Provincia autonoma di Bolzano trovano applicazione le disposizioni contenute nel capo VIII della legge provinciale n. 13 del 1997, come previsto dall’art. 84bis, comma 1, della stessa legge provinciale: “Nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività od autorizzazione che risultano eseguiti in assenza o in difformità da essa, il sindaco provvede secondo le disposizioni di cui al presente capo” (si veda anche l’art. 1quater, comma 6, del REC di Bolzano, che parimenti richiama le disposizioni di cui al capo VIII della legge provinciale n. 13 del 1997 e le relative sanzioni).
Per le ragioni anzidette, anche volendo seguire il ragionamento della ricorrente, secondo cui la recinzione-parapetto non sarebbe stata oggetto della concessione edilizia n. 44/2011, l’Amministrazione non avrebbe dovuto applicare le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 37 del DPR n. 380 del 2001, ma il medesimo regime sanzionatorio di cui al capo VIII della legge provinciale n. 13 del 1997, applicato nel caso concreto.
2.3. Con il quinto motivo subordinato la società ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21bis della legge provinciale n. 13 del 1997, “per non avere previsto l’applicazione dell’istituto della SCIA anche in materia di ‘edilizia’, limitandolo solo all’ambito dell’iniziativa economica in campo imprenditoriale e commerciale” e degli artt. 132 e 84bis della stessa legge provinciale n. 13 del 1997, “per non aver introdotto il sistema della SCIA al posto della DIA in materia di edilizia e perché non applicano conseguentemente il regime sanzionatorio della sola pena pecuniaria alla stregua di quanto previsto dall’art. 19 L. n. 241/1990, ove richiama il DPR n. 380/2001 in caso di avvio ed esecuzione degli interventi edilizi sottoposti al regime SCIA senza previa presentazione di segnalazione”. Le disposizioni suddette violerebbero l’art. 117, comma 1, lettera m), e l’art. 3 della Costituzione, per tutte le considerazioni già espresse dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 203 del 20 luglio 2012, n.164 del 27 giugno 2012 e n. 121 del 9 maggio 2014.
Osserva il Collegio che la questione di legittimità costituzionale come sopra sollevata non è rilevante ai fini della definizione del giudizio, per le ragioni già esposte sub 2.2., che possono essere riassunte come segue.
Il richiamo agli istituti della DIA/SCIA non è pertinente alla fattispecie in esame, dato che la recinzione-parapetto di cui si discute, in base al progetto autorizzato dal Comune di Bolzano, doveva essere mantenuta nella posizione preesistente, mentre invece è stata rimossa per ragioni tecniche e successivamente ricollocata in posizione difforme a quella precedente di cui alla concessione edilizia, nonostante l’impegno assunto con il Comune e oggetto di apposita fideiussione bancaria.
In ogni caso, l’istituto della SCIA, anche quello relativo alla materia dell’edilizia, alla luce della sopra citata giurisprudenza costituzionale, deve considerarsi riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, mentre il relativo regime sanzionatorio ne è escluso per espressa previsione del legislatore, contenuta nell’art. 19, comma 6bis, della legge n. 241 del 1990, e s.m.
In conclusione, per tutte le sopra esposte ragioni, il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile, mentre l’atto recante motivi aggiunti va rigettato, perché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposto,
- dichiara il ricorso introduttivo inammissibile;
- rigetta l’atto recante motivi aggiunti.
Condanna la società ricorrente a rifondere al Comune di Bolzano le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e altri oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Edith Engl, Presidente
Terenzio Del Gaudio, Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore
Peter Michaeler, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Lorenza Pantozzi Lerjefors
Edith Engl
IL SEGRETARIO
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Giuseppe Bruno
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