L'ordine di demolizione di opere realizzate in violazione al PRG va rivolto solo al conduttore dell'immobile in irregolarità.
T.A.R. Lombardia, Sez. Seconda, sent. n. 730/22 del 22/03/2022
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 63 volte dal 06/04/2022
Nell’ordinanza impugnata il Comune di Vimercate evidenzia che sull’area di cui è causa sono consentiti interventi da parte di privati in forza della convenzione urbanistica con destinazione d’uso del fondo “F1” secondo l’allora vigente Piano Regolatore Generale (PRG), vale a dire la destinazione per impianti ed attrezzature a livello generale ed intercomunale.
Da qui l’intimazione di cessazione immediate delle attività non consentite, pena le sanzioni previste dall’ordinamento (in particolare quella dell’art. 650 del codice penale), intimazione rivolta sia al conduttore sia alla società proprietaria dell’immobile.
Quest’ultima, nell’unico ed articolato motivo di gravame, afferma la sua totale estraneità dalle attività illecitamente svolte, tutte imputabili invece al conduttore del bene.
Tuttavia l'Amministrazione reputa che sul proprietario gravi un dovere di vigilanza sul conduttore, tale da ritenere il proprietario responsabile delle attività compiute da quest’ultimo e quindi destinatario dell’intimazione di immediata cessazione delle attività, con tutte le conseguenze sanzionatorie, anche di natura penale, in caso di inosservanza dell’ordine impartito.
Ma il contratto di locazione concluso dall’esponente impone al conduttore la destinazione del bene ai soli usi consentiti dalla concessione edilizia rilasciata; ai sensi del medesimo contratto, è onere del conduttore chiedere alla Pubblica Autorità ogni tipo di autorizzazione o licenza necessarie per lo svolgimento delle attività contrattualmente consentite.
L’attività da svolgersi sul fondo è quindi direttamente riferibile alla sola parte locataria; il proprietario-locatore conserva ovviamente un potere di controllo e di vigilanza, da esercitarsi però nelle sole forme previste dall’ordinamento, che non ammette alcuna autotutela privata del proprietario verso il locatario. L’attuale sistema normativo non consente infatti al proprietario, anche a fronte di condotte del conduttore lesive degli obblighi contrattuali, alcun intervento materiale diretto contro il conduttore stesso, potendo simili comportamenti integrare addirittura le ipotesi delittuose degli articoli 392 e 393 del codice penale.
Nel caso di specie risulta provato che la società istante ha inviato una specifica diffida al proprio conduttore, per sostenere e provare la propria estraneità al comportamento illecito del conduttore stesso.
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