La presupposizione può darsi anche quando, sebbene il promittente acquirente si sia seriamente attivato per ottenere il permesso a costruire, per un fatto indipendente dalla sua volontà, non si sia pervenuti a realizzare la ragione pratica del preliminare, che le parti hanno necessariamente avuto presente al momento genetico del rapporto: acquistare un lotto ad un prezzo proporzionato alla sua qualità edificabile presupposta dalle parti. Così stando le cose, diviene onere della promittente venditrice dimostrare che l’area sarebbe stata suscettibile di essere edificata e che gli ostacoli sorti per ottenere il permesso di costruire siano da imputare a negligenza dell'acquirente e non alle caratteristiche del bene negoziato.