L’imposizione del vincolo archeologico, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, costituisce un’attività che attiene all’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione interessata, insindacabile in sede di legittimità. Tuttavia, a tale scopo, è assolutamente necessario che tale discrezionalità sia sorretta da adeguata motivazione che richiede l'individuazione dell'area vincolata.