La decadenza del titolo edilizio non necessita di un provvedimento espresso da parte della pubblica amministrazione, essendo sufficiente il decorso del tempo accompagnato dall'inerzia del titolare. Sul punto, la giurisprudenza dominante ritiene che la decadenza della concessione edilizia, per mancato inizio ed ultimazione dei lavori, non sia automatica dovendo, tale decadenza, essere necessariamente dichiarata con apposito provvedimento, nei cui riguardi il privato non vanta che una posizione giuridica di interesse legittimo. Al tempo dei fatti, tuttavia, non era ravvisabile la presenza di una norma che imponesse l’emanazione di un provvedimento al riguardo, posto che la legge stessa disciplinava in via diretta la durata della concessione e, in via tassativa, le ipotesi per ottenerne la proroga: con la conseguenza, quindi, che la decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio dei lavori operava di diritto e che il provvedimento pronunciante la decadenza, ove adottato, aveva carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi “ex se” . Ragionando diversamente, si correrebbe il rischio di far dipendere la decadenza non solo da un comportamento dei titolari della concessione ma anche della Pubblica Amministrazione che potrebbe, in taluni casi, adottare un provvedimento espresso e in altri casi no, con non evanescenti ipotesi di disparità di trattamento tra situazioni che nella sostanza si presentano tuttavia identiche.