La disciplina prevista dall’art. 21 del regolamento regionale prevede la possibilità di chiedere l’autorizzazione a ospitare, per un periodo “non superiore ad un anno persone non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario”, a condizione che tale richiesta “sia finalizzata alla reciproca assistenza e il soggetto ospitato non faccia di tale luogo il proprio domicilio” (comma 1).