Alloggio ALER: l'assegnatario straniero può ospitare altre persone se autorizzato o se ha bisogno di assistenza
TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 477/2014 del 14/02/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 377 volte dal 07/04/2014
La disciplina prevista dall’art. 21 del regolamento regionale prevede la possibilità di chiedere l’autorizzazione a ospitare, per un periodo “non superiore ad un anno persone non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario”, a condizione che tale richiesta “sia finalizzata alla reciproca assistenza e il soggetto ospitato non faccia di tale luogo il proprio domicilio” (comma 1).
L’Amministrazione, pertanto, è tenuta a effettuare una valutazione approfondita, anzitutto, sullo stato di precaria salute in cui versi l’interessato.
Soltanto nell’ipotesi in cui, dalle verifiche condotte, non risultino sussistenti le condizioni tassativamente previste dalla legge, il soggetto gestore diffida l’assegnatario a ripristinare la situazione regolare.
..................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2013, proposto da:
Mahendra Kitsiri Lal Waduge, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Albanese, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Serlio, 8/2
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Salvatore Ammendola, Salvatore Pezzulo, Marco Dal Toso e Annamaria Moramarco, domiciliato in Milano, Via Andreani, 10;
ALER Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Cappellini, con domicilio eletto in Milano, Viale Romagna, 26
per l'annullamento
del decreto di decadenza dall'assegnazione di alloggio e.r.p., emesso in data 17.1.2012 dal direttore del settore assegnazione, la cui piena conoscenza è contestata dal ricorrente; della comunicazione del 29.10.2012 del responsabile di filiale dell’ALER, con cui è stata disposta la reiezione della richiesta di revisione del canone; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e dell’ALER di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. Mahendra Kitsiri Lal Waduge ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto di decadenza dall’assegnazione di alloggio e.r.p., emesso in data 17.1.2012 dal direttore del settore assegnazione; la comunicazione del 29.10.2012 del responsabile di filiale dell’ALER, con cui è stata disposta la reiezione della richiesta di revisione del canone, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque, connesso.
A fondamento dell’impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:
1°) violazione e/o mancata applicazione dell’art. 21 del regolamento regionale 1/2004; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, omessa e insufficiente valutazione dei presupposti di fatto;
2°) violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge 241/1990; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza assoluta di motivazione, travisamento dei fatti, manifesta irrazionalità e illogicità, violazione del principio del clare loqui.
La domanda cautelare è stata radicata, oltre che sulla fondatezza del ricorso in diritto, sul pregiudizio dato dal fatto che il ricorrente “è affetto da gravi patologie che ne limitano fortemente l’autosufficienza” (cfr. pag. 6).
Si sono costituiti in giudizio, con memoria formale (23.5.2013), l’ALER di Milano e il Comune.
In vista dell’udienza di trattazione della domanda cautelare, fissata per la Camera di Consiglio del 12.6.2013:
- l’ALER ha depositato una memoria (7.6.2013) nella quale ha opposto che sarebbero stati effettuati alcuni “accertamenti di routine presso l’appartamento in data 8.8.2010 e 16.10.2010 (…) dai quali emergeva la presenza di persone estranee al nucleo familiare e sempre diverse” (cfr. pag. 2), ciò comprovando gli esiti della più risalente segnalazione della Questura di Milano (21.7.2009), secondo cui il ricorrente avrebbe affittato ad altri connazionali, “dietro pagamento di un canone mensile”, l’alloggio sito alla Via Ardissone, n. 3; ha, infine, eccepito che il ricorrente avrebbe maturato una situazione di notevole morosità (€. 19.469,29 al 7.6.2013);
- il Comune di Milano, nella memoria del 7.6.2013, ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso sul presupposto che il provvedimento di decadenza, notificato in data 2.2.2012, è stato impugnato in data 30.4.2013, irrilevante essendo il mancato ritiro da parte del ricorrente; nel merito ha opposto che nel corso degli esperiti sopralluoghi sarebbe stata accertata “la presenza di persone estranee sia al nucleo familiare assegnatario che alle persone in favore delle quali era stata richiesta l’ospitalità temporanea”, il che costituirebbe “se non una prova certa, un indizio preciso in ordine all’avvenuta cessione parziale a terzi dell’alloggio” (cfr. pag. 4), oltre al fatto che l’Amministrazione avrebbe in più occasioni diffidato il ricorrente a desistere dall’ospitare persone non autorizzate.
Con ordinanza n. 640 del 13.6.2013 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare, con la seguente motivazione: “considerato: - che, ad un primo esame, appare infondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso, opposta dal Comune di Milano, tenuto conto: a) che in tema di compiuta giacenza, la conoscenza del provvedimento si perfeziona per il destinatario necessariamente secondo due modalità alternative, ossia con il ritiro del piego oppure, per fictio juris, alla scadenza del previsto termine di 30 giorni dal deposito presso l’ufficio postale, purché, in tale seconda ipotesi, “la prova dell’avvenuto recapito sia particolarmente rigorosa” (cfr. TAR Puglia – Bari, sez. I, 11 gennaio 2012, n. 102), il che esclude che possa unicamente valutarsi dirimente l’attestazione del periodo di giacenza; b) che la conoscenza dell’impugnato provvedimento di decadenza sembra, inoltre, comprovata dalla comunicazione con cui l’ALER di Milano ha reso nota la reiezione della richiesta di revisione del canone presentata dal ricorrente in data 19.3.2012: comunicazione recante la data del 29.10.2012, ma tuttavia priva di attestazione di recapito o di compiuta giacenza; ritenuto: - che l’art. 21 del regolamento regionale n. 1/2004 prevede che “è ammessa, previa motivata comunicazione dell’assegnatario all’Ente gestore, l’ospitalità non superiore ad un anno, di persone non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purché sia finalizzata alla reciproca assistenza e il soggetto ospitato non faccia di tale luogo il proprio domicilio” e che “l’ospitalità non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e della determinazione del reddito familiare”; - che a fronte della comunicazione di ospitalità, trasmessa in data 26.3.2010 dal ricorrente e congruamente motivata sulla necessità di ricevere assistenza – tenuto conto che trattasi di soggetto dichiarato “invalido totale e permanente”, al quale risulta essere stato impiantato in data 27.1.2010 un pacemaker per fronteggiare una grave patologia cardiaca – l’ALER ha opposto un diniego in data 22.12.2010, in esito al quale ha poi emesso i provvedimenti impugnati; - che le risultanze dell’attività ispettiva non sembrano aver incontrovertibilmente provato il difetto del requisito della stabile occupazione dell’alloggio da parte del ricorrente (art. 19, comma 3 del regolamento), essendosi verificata la presenza di quest’ultimo in occasione di tutti gli espletati sopralluoghi (8.8.2010; 7.10.2010; 18.6.2011); - che, in ogni caso, resta impregiudicata ogni più approfondita verifica da parte dell’Amministrazione circa l’illecito subaffitto dell’alloggio, il cui accertamento renderebbe legittima l’emissione di un provvedimento di decadenza”.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 29.1.2014, le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive e repliche.
In particolare:
- nelle memorie, entrambe depositate in data 23.12.2013, sia il Comune che l’ALER hanno riproposto, pressoché identicamente, le argomentazioni oggetto dei precedenti scritti, chiedendo la reiezione del ricorso;
- nella replica dell’8.1.2014 il ricorrente ha soggiunto che a fronte della domanda di autorizzazione all’ospitalità, presentata in data 26.3.2010, l’ALER non avrebbe tenuto conto del proprio stato di salute e, soprattutto, della necessità di essere stabilmente assistito.
All’udienza del 29 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio rileva la sostanziale mancanza di elementi nuovi e di profili che possano comportare una revisione delle valutazioni espresse nella diffusa motivazione dell’ordinanza cautelare (relativa tanto all’eccezione di irricevibilità, quanto ai motivi di impugnazione), alla quale, pertanto, occorre integralmente richiamarsi.
In particolare, pare dirimente il difetto d’istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione comunale, e prima di questa l’ALER, nel corso del procedimento di autorizzazione all’ospitalità, avviato dal ricorrente con istanza del 26.3.2010, indotto dal palese travisamento del rapporto – per vero sottile, sebbene essenziale – tra l’istituto in questione, disciplinato dall’art. 21 del regolamento regionale 1/2004, e la cessione non autorizzata “a terzi, in tutto o in parte” del possesso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nominata causa di decadenza ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a), oltre che del comma 3 bis dell’art. 21 del citato regolamento.
L’istituto dell’ospitalità trova fondamento nel principio di solidarietà sociale, posto a presidio della tutela dei diritti inviolabili della persona, previsti dall’art. 2 della Costituzione, e rappresenta una specificazione del diritto all’abitazione, quest’ultimo costituente, ad avviso del Giudice delle Leggi, “un bene primario il quale deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge” (sentenza 7 aprile 1988, n. 404), in quanto rientra “fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione (…). In breve, creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso” (sentenza 25 febbraio 1988, n. 217).
Sulla scorta di tali assunti va, quindi, interpretata la disciplina prevista dall’art. 21 del regolamento regionale, in cui si prevede la possibilità, “previa motivata comunicazione dell’assegnatario all’Ente gestore”, di chiedere l’autorizzazione a ospitare, per un periodo “non superiore ad un anno (…) persone non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario”, a condizione che tale richiesta “sia finalizzata alla reciproca assistenza e il soggetto ospitato non faccia di tale luogo il proprio domicilio” (comma 1), ma con l’eccezione di un’autorizzazione per periodi superiori “a favore di un componente del nucleo familiare, quando l’invalidità che necessita di assistenza continuativa è accertata dalle competenti autorità” (comma 2).
L’Amministrazione, pertanto, è tenuta a effettuare una valutazione approfondita, anzitutto, sullo stato di precaria salute in cui versi l’interessato, presupposto essenziale per il rilascio della relativa autorizzazione, non conseguibile per silentium.
Soltanto nell’ipotesi in cui, dalle verifiche condotte, non risultino sussistenti le condizioni tassativamente previste dalla legge (il che, altresì, comprende l’accertamento negativo circa la gravità della patologia oggetto della richiesta di ospitalità), “il soggetto gestore diffida l’assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro 30 giorni dalla notifica della diffida. In caso di inottemperanza della diffida il comune dichiara la decadenza dall’assegnazione previa segnalazione da parte del soggetto gestore” (comma 3 bis).
Conseguentemente, è da ritenersi illegittimo – in ragione dell’incompiuto esame correlato alla complessa valutazione istruttoria che caratterizza la piana disciplina dell’ospitalità – un diniego che, come nel caso di specie, sia unicamente motivato sulla mera rilevazione della presenza, all’interno dell’alloggio e.r.p., di persone non autorizzate.
È, tuttavia, necessario precisare che tale fattispecie, soggetta a un peculiare regime giuridico, va, comunque, nettamente distinta dall’ipotesi in cui la presenza nell’alloggio di soggetti estranei al nucleo familiare costituisca una circostanza imprevista e imprevedibile, che non trovi, cioè, giustificazione in una preventiva e motivata istanza di ospitalità da parte dell’assegnatario.
Alla luce delle suesposte considerazioni, emerge in modo ancor più evidente l’eccesso di potere in cui è incorsa dapprima l’ALER di Milano e, poi, il Comune.
Nel caso di specie, è pacificamente accertata la grave patologia di cui è affetto il ricorrente, ossia una “cardiomiopatia dilatativa idiopatica con severa compromissione della funzione sistolica ventricolare”, con frazione di eiezione (si tratta della misura di efficacia della pompa cardiaca) del 25%: dato notevolmente inferiore alla media dei pazienti sani (55%), a riprova di un concreto rischio di scompenso cardiaco o di embolìa polmonare, che in data 27.1.2010 ha reso necessario l’impianto di un pacemaker.
Si giustificava ampiamente, pertanto, la richiesta di ospitalità di due soggetti, estranei al nucleo familiare, che potessero prestare ausilio al ricorrente.
A tale richiesta, l’ALER ha, però, opposto un diniego (22.12.2010) motivato sul rilievo che “le persone per le quali era stata richiesta l’ospitalità temporanea Minimuthu e la moglie non sono presenti nell’alloggio. Nell’alloggio risulta invece presente un’altra persona non autorizzata dalla scrivente azienda”, palesemente disattendendo il fondamento assistenziale e di protezione sociale sotteso alla qualificazione di servizio pubblico dell’edilizia popolare, puntualmente individuato dalla Corte Costituzionale (14 luglio 1958, n. 50), ma, prim’ancora, travisando la situazione di fatto.
Se, infatti, il procedimento di autorizzazione all’ospitalità non era stato in precedenza né istruito, né, quindi, concluso, non si comprende come la reiezione disposta dall’azienda resistente abbia potuto trovare giustificazione nella mancata presenza, nell’alloggio, di quei soggetti che, nel frattempo, attendevano di potervi legittimamente dimorare.
Né ha posto rimedio al difetto d’istruttoria il Comune di Milano, che nel preambolo dell’impugnato provvedimento di decadenza si è limitato a prendere atto del citato diniego di ospitalità, non curandosi di rinnovare o integrare gli accertamenti sulla situazione soggettiva del ricorrente.
Con la conseguenza che l’unico, reale, presupposto della disposta decadenza è stato individuato nei rapporti informativi, i quali, già in sede cautelare, sono stati valutati dal Collegio come non attendibili, “essendosi verificata la presenza di quest’ultimo [ cioè del ricorrente ] in occasione di tutti gli espletati sopralluoghi (8.8.2010; 7.10.2010; 18.6.2011)” (ulteriore conferma si trae da quanto ammesso dalla difesa comunale nella memoria del 7.6.2013, secondo cui le risultanze istruttorie costituirebbero, più che una prova, un indizio di subaffitto dell’alloggio).
Né, infine, le valutazioni operate in sede cautelare risultano sconfessate dalle successive attività ispettive dell’Amministrazione, che il Collegio ha stimato necessarie per verificare se la sommaria delibazione fosse, o meno, fondata su una corretta comprensione della situazione di fatto.
Attività che, tuttavia, né il Comune, né l’ALER hanno dichiarato di aver posto in essere.
Per tali ragioni, il ricorso merita di essere accolto, restando, tuttavia, impregiudicata l’emissione di un futuro provvedimento di decadenza ove fondatamente si riscontri una situazione di abusiva occupazione dell’alloggio e.r.p. da parte di soggetti non legittimati in forza di un espresso provvedimento di autorizzazione all’ospitalità (il cui rilascio il ricorrente potrà, ove ritenuto, nuovamente richiedere), ovvero nel caso in cui persista un’immotivata situazione di morosità nel pagamento dei canoni.
In ragione degli elementi indiziari, ma non certi, comunque raccolti dall’Amministrazione in ordine all’illecita situazione di cessione dell’alloggio, e dell’incontestata situazione di morosità, il Collegio ritiene di integralmente compensare le spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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