Costituisce principio generale del diritto, di cui le previsioni dell'art. 2, l. n. 241 del 1990, risultano essere una conferma a livello di normazione primaria, quello secondo cui i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge. Se pure l'intenzione del legislatore di individuare un termine come perentorio non si ricavi sempre e necessariamente dall'esplicita disposizione in tal senso, potendo tale natura essere desunta anche implicitamente dalla disposizione normativa, non ricorre tale circostanza per il caso del termine fissato per l'adozione del provvedimento finale di un procedimento amministrativo. Ferma restando la possibilità di accedere agli istituti posti a tutela dell’interesse del privato leso dall’inerzia dell’amministrazione, il mancato rispetto dei termini per l’approvazione della variante al PRG, stante la natura ordinatoria degli stessi, non conduce ad alcun vizio di legittimità del provvedimento così emanato.