«Per giurisprudenza consolidata […] l'Autorità comunale non può adottare provvedimenti sanzionatori (nella fattispecie, di carattere ripristinatorio) di abusi edilizi prima di aver definito, con pronuncia espressa e motivata, il procedimento di concessione in sanatoria, in quanto in caso di eventuale sussistenza della conformità dell’abuso alla disciplina urbanistica la pronuncia positiva sarebbe inutiliter data e gravemente illegittima risulterebbe la demolizione o il ripristino del bene. In definitiva, una volta presentata un'istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio, in assenza di preventiva determinazione su quest'ultima ed in pendenza del relativo procedimento, ne consegue l'illegittimità dell'adozione di un provvedimento sanzionatorio repressivo, essendo l'Autorità urbanistica venuta meno all'obbligo su di lei incombente di determinarsi sull'istanza medesima prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni definitive; e, ciò per non correre il rischio che, portata ad esecuzione l'ingiunzione a demolire o a ridurre in pristino stato, risulti vanificato un eventuale provvedimento di accoglimento dell'istanza di concessione in sanatoria per la conseguente impossibilità di restituire alla legalità un'opera non più esistente (in termini, da ultimo, TAR Sardegna, Sez. II, 2 settembre 2011 n. 914)». Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma Fonte:www.giustizia-amministrativa.it