Il proprietario di immobile situato in area confinante con quella in cui sono state realizzate opere abusive da parte di altro soggetto ha la facoltà di sollecitare gli interventi delle competenti Autorità comunali
Tar Lazio, Sentenza del 28.01.2008 n. 625
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
Letto 623 volte dal 02/02/2008
SENTENZA sul ricorso n. 4365 del 2007 proposto dal Condominio di Via … omissis … di Cerveteri in persona del suo Amministratore p.t. Sig. Piero M. , contro il Comune di Cerveteri in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall’avv. Mario Paggi con domicilio legale presso la Segreteria di questo Tribunale (Sez. II bis); e nei confronti del Sig. Albano D. per ottenere l’accesso agli atti e documenti relativi a sopralluoghi della Polizia Municipale e
contro
il Comune di Cerveteri in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall’avv. Mario Paggi con domicilio legale presso la Segreteria di questo Tribunale (Sez. II bis);
e nei confronti del Sig. Albano D.
per ottenere
l’accesso agli atti e documenti relativi a sopralluoghi della Polizia Municipale effettuati su opere e installazioni abusive realizzate dal sig. D. Albano in area confinante con la proprietà del Condominio ricorrente; nonché, ai sensi dell’art. 21 bis l. n. 1034/1971;
avverso
il silenzio del Comune di Cerveteri su istanze-diffida del Condominio ricorrente relative alle opere abusive eseguite dallo stesso Sig. Albano sull’area di sua proprietà;
Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le costituzioni in giudizio del Comune di Cerveteri e del sig. D. Albano e le memorie dagli stessi prodotte a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla Camera di Consiglio del 5 luglio 2007 il relatore Consigliere Paolo Restaino relatore della causa, i procuratori delle parti come da verbale d’udienza; Ritenuto i considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorso è stato proposto ai sensi degli artt. 25 L. n. 241/90 e 21 bis L. N. 1034/71 dal Condominio di Via … omissis … di Cerveteri dopo che era stato accertato nel mese di novembre dell’anno 2003, l’inizio di una attività edificatoria, proseguita anche nel corso dell’anno 2004, in uno stabile confinante di proprietà del sig. D. Albano.
Rappresenta il ricorrente Condominio che in relazione ai lavori effettuati dal sunnominato Albano consistenti nell’innalzamento del muro di confine di esclusiva proprietà dello stesso Condominio, con l’installazione di pali metallici e rete impeditivi di ogni visibilità, otteneva l’intervento della Polizia Municipale che in data 30/12/2003 redigeva verbale con fotografie dello stato del luogo.
Evidenzia che nel silenzio dell’Amministrazione Comunale dopo tale accesso dei Vigili Urbani inoltrava varie domande di accesso documentale in esito alle quali il Comune, con riferimento alla ultima domanda del 23/6/2004, consentiva la esibizione dei soli documenti inerenti la pratica edilizia del sig. Albano e rilasciava nel mese di luglio 2004 alcuni documenti compresi quelli riferiti alla pratica di condono edilizio ed alla D.I.A. relativa alla sopraelevazione di recinzione esistente ma non esibiva, in ostensione, le fotografie ed il verbale del 30.12.2003 della Polizia Municipale.
Rappresenta inoltre che, essendo l’attività edificatoria di sopraelevazione della recinzione proseguita nonostante la sospensione disposta in data 11.05.2004 e che parte della quale sopraelevazione è stata successivamente utilizzata come parete di appoggio per l’ampliamento di manufatti insistenti nel terreno del sig. Albano veniva dallo stesso Condominio inoltrava una terza istanza di accesso-diffida ricevuta in data 28.02.2005 dal Comune di Cerveteri e dal Comando di Polizia Municipale, rimasta senza esito, e che da ultimo, dopo aver ottenuto una immagine satellitare del territorio comunale di Cerveteri (rilevata da satellite “QuickBird”) alla data del 12 luglio 2003, e accertato che alla data del 12/7/03 (successiva a quella utile per ottenere il condono –31/3/03) la superficie e la volumetria presenti sul terreno di proprietà del sig. Albano erano di misura e consistenza notevolmente inferiori a quanto attualmente rilevabile, inoltrava ulteriore istanza di accesso-diffida ricevuta dal Comune in data 10-11.04.06 con cui chiedeva:
1) la esibizione delle fotografie scattate dal Comando di Polizia Municipale in sede di sopralluogo avvenuto tra il 30.12.2003 ed il 21.02.2004 nonché notizie sugli accertamenti effettuati ed i provvedimenti adottati, (con richiesta di accesso agli stessi) successivamente alle istanze diffide intimate negli anni 2004 e 2005.
2) La effettuazione da parte del Comune di apposito controllo sulla regolarità della domanda di Condono Edilizio ex L. 326/03 depositata dal sig. D. Albano in data 25.03.2004, prot. VII-S 9772, diretta a sanare il mutamento di destinazione d’uso di una superficie di mq. 67,00, e l’avviamento del procedimento amministrativo, da parte dello stesso Comune, nei confronti del richiedente la sanatoria.
Riferisce che, in ordine a tale ultima istanza il Comune di Cerveteri rappresentava, con racc. a.r. del 12.05.06 prot. 19102, che il procedimento di valutazione della istanza di condono del sig. Albano era in corso di inizio essendo stato affidato ad un tecnico l’incarico di predisporre una dettagliata relazione, ma anche dopo tale comunicazione non è stata offerta alcuna ulteriore notizia per cui con racc. a.r. del 23.01.07, e quindi, con istanza di accesso-diffida ricevuta dal Comune in data 19.02.07 richiedeva nuovamente copia delle fotografie scattate dal Comando di Polizia Municipale in sede di sopralluogo tra il 30.12.2003 ed il 21.02.2004 e notizie sugli accertamenti svolti a seguito di un ultimo accesso effettuato in data 06.02.07 dalla Polizia Municipale.
Rappresenta che con la stessa ultima istanza di accesso-diffida, il Comune è stato ancora invitato a concludere gli opportuni controlli sulla istanza del Sig. Albano di condono edilizio ex l. 326/03 e a iniziare nei confronti dello stesso il procedimento amministrativo. Evidenzia che in esito a ultimo istanza di accesso e diffida il Comune si è limitato soltanto a rilasciare copia dei documenti progettuali “ante e post operam” depositati dal sig. Albano nella pratica del condono edilizio in data 10.08.04, senza autorizzare l’accesso alla ulteriore documentazione richiesta.
Rileva che dalla documentazione acquisita ha avuto conferma che il Condono era stato richiesto in relazione ad opere inesistenti alla data del 31.03.2003 in quanto realizzate per una piccola parte nel mese di novembre 2003 e per maggior parte nei mesi di gennaio-febbraio 2007.
Tanto rappresentato, il ricorrente Condominio, il quale manifesta il suo attuale interesse alla definizione del procedimento di valutazione della istanza di condono edilizio del 25.03.2004, prot. VII-S 9772 presentata dal sig. Albano, ritiene illegittimo il diniego del Comune sulla domanda di accesso consistente in un silenzio diniego per quanto riguarda quelle articolate nella istanza diffida ricevuta dal Comune di Cerveteri in data 19.02.07, e in un silenzio inadempimento per quanto riguarda la diffida ad avviare il procedimento di definizione della istanza di condono edilizio presentata dal sig. Albano.
Vengono dedotti in particolare i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere e violazione di legge, per illegittimo ed ingiustificato diniego tacito dell’accesso in assenza dei presupposti ex art. 24 L. 241/90, per omessa motivazione, per violazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa, per violazione del principio di collaborazione tra la p.a. ed amministrati, per violazione degli art 5 e 6 DPR 184/06. Ribadisce il proprio diritto ad ottenere l’accesso ai verbali (e fotografie) della Pol. Municipale e a tutta la documentazione, formatasi in seguito alle numerose segnalazioni ed esposti inoltrati dal Condominio in un periodo di circa 4 anni.
II) Per quanto concerne la mancata definizione del procedimento amministrativo inerente la verifica della Istanza di Condono edilizio presentata ex L. 326/03:
Eccesso di potere e violazione di legge, in particolare per omessa definizione del procedimento nel termini di legge, violazione delle regole del giusto procedimento ex L. 241/90, violazione del principio di collaborazione tra p.a. ed amministrati. Richiama il ricorrente Condominio la inosservanza del termine di 180 giorni dalla ricezione della istanza di avvio del procedimento amministrativo di cui alla istanza diffida del 10-11.04.06, da parte del Comune che si è limitato solo a rendere noto l’inizio delle verifiche affidate a tecnico incaricato. Rileva che il Comune non può rilasciare al sig. Albano una concessione edilizia in sanatoria senza aver in via preliminare definito il procedimento aperto su istanza del Condominio per l’accertamento della regolarità formale e sostanziale della istanza di condono alla luce delle indicazioni e delle prove fornite dallo stesso Condominio che ritiene inammissibile la domanda di condono presentata “ex” legge n. 326/2003.
Conclude il ricorrente chiedendo che questo Tribunale ordini al Comune di Cerveteri resistente l’esibizione dei documenti richiesti con le domande di accesso ed inoltre, per quanto concerne la domanda “ex” art. 21 bis l. n. 1034/1971, ordini al Comune di provvedere in ordine al procedimento conseguente alla presentazione della Istanza-diffida notificata allo stesso Comune in data 10-11.04.06, nel termine di trenta giorni.
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti:
1) del Comune di Cerveteri che, costituitosi in giudizio, sostiene la infondatezza del ricorso di cui chiede il rigetto;
2) del sig. D. Albano che, costituitosi anch’esso in giudizio, chiede la reiezione del gravame. Alla udienza (camerale) del 5/7/07 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso contiene due domande entrambe proposte dal Condominio di uno stabile sito nel Comune di Cerveteri alla Via … omissis …
La prima consiste nella impugnativa “ex” art. 25 l. n. 241/1990 del silenzio dello stesso Comune su istanza di accesso che il medesimo Condominio aveva presentato per ottenere la esibizione di tutti gli atti e documenti (anche fotografici) formati in occasione (e successivamente) di sopralluoghi della Polizia Municipale su opere e installazioni abusive effettuate dal proprietario Sig. D. Albano di area confinante con quella di proprietà del ricorrente Condominio.
Tale domanda può essere definita congiuntamente a quella proposta ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971 avverso il silenzio del Comune di Cerveteri che non ha adottato i provvedimenti richiesti con apposita domanda del Condominio di Via … omissis … in relazione agli abusi edilizi perpetrati dallo stesso Sig. Albano.
Può trovare infatti applicazione il disposto di cui all’attuale art. 25 della legge n. 241/1990 (risultante dalla modifica introdotta dalla legge 11/2/2005 n. 15) in base al quale in pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6/12/1971 n. 1034 (e succ. modifiche) il ricorso presentato “ex” art. 25 l. n. 241/1990 per ottenere l’accesso a documentazione amministrativa può essere deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.
Nel caso di specie il ricorso proposto per ottenere in ostensione i documenti richiesti dal Condominio ricorrente non appare al Collegio suscettibile di accoglimento.
Risultano infatti, già offerti in visione, come lo stesso Condominio asserisce, tutti gli atti inerenti la pratica edilizia del Sig. Albano e cioè tutte le istanze in materia edilizia dallo stesso presentate, ivi compresa la domanda di condono edilizio che l’interessato aveva richiesto ai sensi della legge n. 326/03.
La ulteriore documentazione di cui il Condominio pretende ancora la ostensione a totale soddisfacimento del preteso suo diritto all’accesso si concreta:
a) nella esibizione delle fotografie effettuate dalla Polizia Municipale nel corso del sopralluogo avvenuto tra il 30.12.03 ed il 21.2.04;
b) nella acquisizione (conoscitiva) degli esiti conseguenti agli accertamenti istruttori già effettuati dopo i sopralluoghi della stessa P. M. compreso quello ultimo del 6/2/2007, e nella esibizione di tutti gli atti (e documenti) dagli stessi accertamenti eventualmente derivati.
Va precisato che la documentazione di cui si chiede la esibizione è da riferirsi alla ultima domanda di accesso, quella cioè che il Condominio di Via ... omissis ... ha presentato il 10/2/2007.
Per le domande di accesso alla predetta anteriori, che siano riferibili a documentazione diversa da quella già offerta in ostensione al richiedente, deve infatti ritenersi già verificata la scadenza di tutti i termini previsti dalla legge per la impugnativa da proporre “ex” art. 25 l. n. 241/1990.
Tanto ritenuto, rileva il Collegio, con riferimento alla summenzionata domanda del 10.2.2007, che non può riconoscersi il diritto di accesso per la esibizione delle fotografie eseguite nel corso dei sopraluoghi della Polizia Municipale.
Ai sensi dell’attuale art. 22 della legge n. 241/1990 (come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 15/2005) contenente “Definizione e principi in materia di accesso”, il diritto di accesso va riferito al diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di “documenti amministrativi”.
E’ “documento amministrativo”, come specificato alla lett. d) stesso art. 22, ogni rappresentazione (grafica, fotocinematografica, elettromagnetica etc.) del contenuto di atti, compresi gli atti interni. Consegue che qualunque altra riproduzione di mere operazioni compiute da agenti il cui contenuto non sia stato però trasfuso o consegnato in un atto o quanto meno non sia dallo stesso atto specificamente richiamato, non può divenire di per sé oggetto di un diritto dell’interessato ad accedervi.
Per tale ragione la richiesta di esibizione delle sole fotografie che costituisce oggetto della attuale domanda di accesso senza alcuna altra specificazione se non quella di un sopraluogo che i richiedenti asseriscono avvenuto tra il 30/12/03 ed il 21/2/2004, non trova possibilità di accoglimento.
Quanto alle altre richieste di accesso specificamente indicate alla soprassegnata lettera b) anche tali richieste che si riferiscono ad atti di adozione solo eventuale in quanto ipotizzati come derivanti dagli esiti degli stessi sopralluoghi, non si rendono suscettibili di divenire oggetto del ricorso previsto dall’art. 25 l. n. 241/1990.
Tale ricorso è infatti proponibile per ottenere la esibizione di atti già formati e realmente esistenti.
Non è invece ammissibile l’esperimento di un “actio ad exibendum” per investire la P.A. della ricerca di atti indeterminati di incerta esistenza al fine di soddisfare una esigenza conoscitiva del richiedente sulla esistenza di provvedimento anche se, a giudizio dello stesso richiedente, l’Amministrazione aveva l’obbligo di emanare.
Per la emanazione di provvedimenti di obbligatoria adozione da parte dell’Amministrazione l’interessato resta solo legittimato ad esercitare i rimedi appositamente offertigli dall’ordinamento, ove ne sussistano i presupposti.
La seconda domanda, contenuta anch’essa nel ricorso di cui trattasi, è stata proposta dopo la realizzazione di una serie di opere abusive su un terreno di proprietà del Sig. D. Albano concretatesi alcune in ampliamento di preesistenti manufatti, oltre in opere in sopraelevazione ad una recinzione.
Dopo il rilascio da parte del Comune, in esaudimento della domanda di accesso, di copia di tutte le domande presentate dal sunnominato Albano aventi ad oggetto le opere realizzate sul terreno di sua proprietà, tra cui anche una domanda di condono edilizio diretta a sanare il mutamento di destinazione a uso residenziale di un immobile preesistente, il Condominio ricorrente rappresenta che:
1) per quanto concerne la D.I.A. (quella del 10/5/04 n. 14594 di prot.) diretta alla realizzazione di sopraelevazione ad una recinzione esistente, è risultato effettivamente emesso un provvedimento comunale (n. 14594 di prot. del 12/5/2004) che aveva sospeso i lavori per mancanza del N.O. per vincolo paesaggistico, lavori che erano invece proseguiti negli anni successivi;
2) per quanto concerne più specificamente, le opere della domanda di condono, riferisce lo stesso Condominio di aver accertato l’effettivo oggetto di tale domanda relativa ad un’area di mq. 67 di superficie, in ordine alla quale ha rilevato che gran parte delle opere realizzate sulla stessa superficie erano state invece eseguite in epoca successiva alla data (31/3/2003) utile per usufruire del Condono edilizio che il sig. Albano aveva chiesto ai sensi della legge n. 326/2003.
Con la istanza notificata al Comune di Cerveteri in data 10-11/4/2006, cui si riferisce nelle conclusioni del presente ricorso, lo stesso aveva intimato la adozione di determinazione da parte delle competenti Autorità comunali sulla ammissibilità della suindicata domanda di condono diretta a sanare gli effettuati interventi edilizi che aveva segnalato come abusivi.
Su tale istanza-diffida il Comune non ha invece emesso alcun provvedimento tanto nonostante sussistesse l’obbligo dello stesso Comune di provvedere.
Va infatti riconosciuta al proprietario di immobile situato in area confinante con quella in cui sono state realizzate opere abusive da parte di altro soggetto, la facoltà di sollecitare gli interventi delle competenti Autorità comunali riguardanti le abusive realizzazioni edilizie la cui illegale insistenza su aree del territorio comunale non è consentita dall’ordinamento che disciplina l’attività edilizia ed i procedimenti repressivi conseguenti ad doveroso esercizio dei poteri di vigilanza allo stesso Comune attribuiti.
In ordine a tale domanda il Comune è obbligato ad adottare provvedimenti conclusivi che diano un esito alla richiesta del soggetto legittimato a proporla. Nel caso di specie tale obbligo di provvedere in ordine alla intimazione del Condominio interessato, come già cennato, sussisteva a carico del Comune di Cerveteri.
Alla rimozione delle stesse opere abusive (cui era interessato l’istante Condominio) si opponeva una domanda di condono edilizio sicché la istanza dallo stesso Condominio rivolta al Comune era diretta a sollecitare la emissione di definitive determinazioni (previa verifica della sua ammissibilità) sulla stessa domanda di condono, preliminare all’esercizio dei poteri repressivi. E’ nota infatti la preclusione per il Comune di adottare provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi prima che sia stata decisa la domanda diretta a sanare le opere abusive.
Vanno pertanto, in accoglimento del ricorso solo in detta parte, adottate le statuizioni previste dall’art. 21 bis della legge n. 1034/1971 che disciplina il procedimento dei ricorsi proposti avverso il silenzio della P.A..
All’uopo va assegnato al Comune di Cerveteri il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione (o notifica se anteriormente effettuata dalla parte interessata) della presente sentenza perché dia un conclusivo esito alla istanza-diffida del Condominio ricorrente notificata allo stesso Comune in data 10-11/4/2006.
In conclusione il ricorso va rigettato nella parte in cui la attuale domanda del Condominio ricorrente si rivolge all’accesso a riproduzioni fotografiche e ad altra documentazione, non ancora concesso dal Comune di Cerveteri. Va invece accolto, nei sensi di cui sopra, nella parte in cui la domanda dell’istante Condominio ha ad oggetto il silenzio dello stesso Comune sulla sua istanza parimenti sopra indicata.
Quanto alle spese le stesse possono essere compensate tra le parti ravvisandosi la esistenza di ragioni giustificative.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, (Sez. II bis), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:
1) Rigetta il gravame nella parte in cui la domanda del ricorrente Condominio concerne l’accesso a riproduzioni fotografiche o altra documentazione richiesta al Comune di Cerveteri;
2) Accoglie lo stesso ricorso nella parte in cui la domanda ha ad oggetto il silenzio sulla istanza-diffida del ricorrente Condominio notificata allo stesso Comune in data 10-11/4/2006 e, per gli effetti, dispone come in motivazione;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amm.va.
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