Il controllo della Pubblica Amministrazione sugli abusi edilizi avviene solo se le denunce sono dettagliate
TAR Lombardia, Sezione Seconda, Sentenza del 12 aprile 2012, n. 1075
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 830 volte dal 05/07/2012
Nel caso in cui un privato contesti la realizzazione di un abuso edilizio, l’obbligo della pubblica amministrazione di attivarsi, scatta solamente se la contestazione è effettuata in forma scritta e con l’indicazione, seppur sintetica, della lamentata illegittimità dell’intervento edilizio. Ciò in quanto solamente i sopra menzionati requisiti sono tali da rendere la segnalazione idonea a porre in capo alla PA l’obbligo di esercizio del potere; e non solo, anche a configurare, anche nella ipotesi di inerzia della parte pubblica, un silenzio inadempimento giuridicamente rilevante, censurabile innanzi al giudice amministrativo.
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