Nel caso in cui un privato contesti la realizzazione di un abuso edilizio, l’obbligo della pubblica amministrazione di attivarsi, scatta solamente se la contestazione è effettuata in forma scritta e con l’indicazione, seppur sintetica, della lamentata illegittimità dell’intervento edilizio. Ciò in quanto solamente i sopra menzionati requisiti sono tali da rendere la segnalazione idonea a porre in capo alla PA l’obbligo di esercizio del potere; e non solo, anche a configurare, anche nella ipotesi di inerzia della parte pubblica, un silenzio inadempimento giuridicamente rilevante, censurabile innanzi al giudice amministrativo.