«Gli atti della procedura espropriativa presupposti al decreto di esproprio impugnato non sono stati gravati nella presente sede né risulta che i ricorrenti li abbiano avversati con separato ricorso. Essi, inoltre, non risulta siano mai stati in tutto o in parte revocati o annullati in autotutela, quantomeno nella parte in cui interessano fondi compresi nel Programma Integrato di Intervento. Il decreto di esproprio impugnato, dunque, si fonda su atti consolidati, la cui efficacia non risulta essere venuta meno nel tempo. Resta da verificare se tale efficacia possa essere stata implicitamente compromessa dalla approvazione del P.I.I., nell’ipotesi - peraltro contestata inter partes - in cui questo includa nel proprio perimetro il fondo di proprietà dei ricorrenti, già assoggettato a procedura espropriativa. In via generale il quesito potrebbe porsi nei seguenti termini: se ed in che limiti gli atti di un procedimento espropriativo possano ritenersi automaticamente caducati per effetto della approvazione di un nuovo strumento urbanistico. Ebbene il Collegio ritiene che a tale quesito possa darsi risposta positiva allorché prima della adozione del decreto di esproprio intervenga uno strumento urbanistico che imprima al fondo da espropriare una nuova tipizzazione incompatibile con quella che fonda l’espropriazione: in tal caso la nuova tipizzazione comporterebbe un implicito riconoscimento, da parte della Amministrazione, del venir meno della pubblica utilità dell’opera per la cui realizzazione é preordinata l’espropriazione del fondo, la quale ultima, proprio per tale ragione, non potrebbe più essere validamente pronunciata. Si tratta evidentemente di una eventualità assolutamente remota, dalla quale deriva- ove il repentino mutamento di destinazione non determini l’illegittimità delle previsioni sopravvenute - una responsabilità dell’organo politico di non poco conto; tuttavia é astrattamente possibile. Fuori dal caso sopra visto l’efficacia degli atti relativi ad una procedura espropriativa non può essere messa in discussione se non con i mezzi ordinari, e cioè per via di annullamento giurisdizionale o in autotutela o attraverso revoca. Nel caso di specie, quale che sia la valenza del P.I.I. approvato dal Comune di Vieste con la delibera di C.C. n. 31/99 - e cioè se di variante allo strumento urbanistico generale o meno, é certo che la tipizzazione “F/2 – parcheggio pubblico” é stata confermata dal Programma Integrato di Intervento: tanto si desume dalla stessa delibera di C.C. n. 31/99 nella quale si dà atto della osservazione n. 4 pervenuta dai ricorrenti e del fatto che la particella di cui al Foglio 12 particella 28 riceve, nell’ambito del P.I.I. la medesima destinazione d’uso. Di conseguenza ove pure il P.I.I. di cui é questione, facendo applicazione di qualche istituto di urbanistica perequativa, attribuisse all’intero comparto, e quindi anche al fondo di proprietà dei ricorrenti, un indice di fabbricabilità convenzionale – il che non é chiaro ed é contestato inter partes – ciò non avrebbe valore dirimente: infatti la destinazione impressa all’area dalle cartografìe impedirebbe di allocarvi volumi, di guisa che i ricorrenti potrebbero, al massimo, aspirare a vedersi corrispondere un controvalore dagli altri proprietari del comparto che si giovassero di tale volumetria. In altre parole: la tipizzazione di un suolo, che attiene alle modalità concrete del suo utilizzo, non viene messa in dubbio dalla possibilità che a tale area siano attribuiti diritti edificatori astratti, cioè non concretamente realizzabili su quell’area, ma dislocabili e/o monetizzabili. E persino nel caso in cui lo strumento urbanistico per avventura prevedesse la possibilità di allocare volumi su un fondo con destinazione incompatibile, prevarrebbe comunque la destinazione risultante dalle cartografìe, (ex multis C.d.S. IV, sentenza 11 marzo 2010 n. 1452). In forza di quanto sopra precisato si può affermare che non sussista alcuna contraddizione tra la destinazione d’uso impressa al fondo di proprietà dei ricorrenti in occasione dell’avvio della procedura espropriativa e quella risultante dal Piano Integrato di Intervento approvato con delibera di C.C. n. 31/99. La volontà di destinare il fondo medesimo alla realizzazione del parcheggio sul lungomare Europa risulta confermata e l’efficacia dei precedenti atti espropriativi non può ritenersi compromessa o caducata. La procedura espropriativa é stata quindi del tutto correttamente portata a termine. Se poi il Piano Integrato di Intervento approvato con delibera di C.C. n. 31/99 abbia attribuito o meno ai ricorrenti diritti edificatori non é questione oggetto del presente giudizio e quindi va risolta in separata sede». Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma Fonte:www.giustizia-amministrativa.it