«[L]a Sezione osserva che nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, la richiesta di accesso avanzata al Comune di Salve dagli odierni appellanti in data 15 luglio 2010 non risulta essere generica ovvero connotata da un intento meramente esplorativo o di controllo generalizzato sull’attività amministrativa. 4.2.1. Gli interessati hanno innanzitutto radicato la propria posizione differenziata e qualificante il loro interesse sulla non contestata posizione di proprietari di terreni ricadenti in località S. Lasi del Comune di Salve, in prossimità della Masseria di S. Lasi che, come emerge dalla documentazione versata in atti, è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., “bene di interesse culturale particolarmente importante” ed è stata perciò sottoposta “a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo 42/04 e s.m.i.”, giusta decreto in data 12 maggio 2008 della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Dalla documentazione in atti, si evince inoltre che per la predetta Masseria Santu Lasi (foglio 27 e particelle 14, 15, 37, 38, 39, 40, 68, 69, 70, 76, 77, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 133, 134, 155, 156, 157, 169, 178, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 202, 235, 237, 332, 333, 336 e 337) è stato avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che consente l’imposizione ad opera dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Non vi è pertanto ragione di dubitare né della legittimazione, né dell’interesse ad agire, essendo sufficiente al riguardo rammentare che la stessa giurisprudenza (C.d.S., sez. V,14maggio 2010; sez. IV, 21 novembre 2006, n. 6790) ha riconosciuto al proprietario del fondo vicino a quello sul quale sono state realizzate nuove opere il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativo. 4.2.2. Dalla lettura della nota del 21 luglio 2010, con cui il legale del controinteressato, proprietario della Masseria S. Lasi, ha formulato, su richiesta del Comune di Salve, le proprie osservazioni e controdeduzioni in ordine alla richiesta di accesso di cui si discute, trova conferma l’avvenuta esecuzione di lavori eseguiti sulla predetta Masseria S. Lasi, ancorchè sia stato precisato trattarsi di lavori di manutenzione, asseritamente finalizzati a salvaguardare la stessa integrità del bene. Il contenuto di detta nota esclude che l’istanza di accesso del 15 luglio 2008 (nella quale erano stati puntualmente richiamati sia l’intervenuta dichiarazione di bene di interesse culturale della predetta masseria, sia l’avvio del procedimento di imposizione del vincolo indiretto, e si sosteneva anche l’avvenuta esecuzione di lavori sul predetto immobile) possa essere considerata come meramente esplorativa ovvero finalizzata ad un controllo generalizzato sull’attività di controllo urbanistico – edilizio che spetta ai comuni sul proprio territorio. Né può condividersi la tesi della genericità dell’istanza: se è vero che i richiedenti non hanno indicato gli estremi identificativi (numero di protocollo e data di emissione) degli atti richiesti, non può sottacersi che la richiesta concerneva soltanto quelli relativi la Masseria S. Lasi, così che l’amministrazione comunale era in condizione di poter agevolmente individuarli senza dover compiere alcun particolare, difficoltosa o disagevole attività di verifica, né la richiesta di accesso comportava la formazione di appositi atti; d’altra parte imporre al cittadino di conoscere puntualmente gli estremi identificativi degli atti di cui chiede l’accesso, come condizione di ammissibilità dell’accesso stesso, significa negare lo stesso principio di trasparenza dell’azione amministrativa predicato, tanto più quando si è in presenza di una struttura amministrativa (uffici comunali) di dimensioni limitate, tali da far presumere ragionevolmente l’immediata identificabilità di una pratica edilizia relativa ad una immobile ben identificato, anche in ragione della sua peculiare condizione di bene culturale. Le considerazioni svolte escludono poi la genericità dell’istanza di accesso per aver fatto riferimento ai provvedimenti sanzionatori eventualmente emessi, essendo per un verso certa l’avvenuta esecuzione dei lavori e non potendo anche in questo caso presupporsi che un cittadino debba conoscere l’effettiva adozione da parte dell’amministrazione di provvedimenti sanzionatori per interventi edilizi eventualmente abusivi; né, all’infuori dell’ipotesi dell’accesso agli atti ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, esistono altri strumenti attraverso cui il cittadino possa conoscere gli atti posti in essere da un’amministrazione pubblica, così che nessun particolare comportamento diligente poteva esigersi dai ricorrenti per poter conoscere se fossero stati effettivamente emessi nel caso di specie atti sanzionatori». Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma Fonte:www.giustizia-amministrativa.it