In tema di impugnazione di delibere dell'organo amministrativo di associazione non riconosciuta, la Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: "Le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto".