In caso di revoca dei contributi pubblici alla società beneficiaria sottoposta al concordato preventivo è competente il giudice ordinario.
Consiglio di Stato, VI Sez,. nella Sentenza n. 5151 del 28 Settembre 2012.
Avv. Antonietta Savino
di Montemilone, PZ
Letto 861 volte dal 02/10/2012
Qualora l’amministrazione, come nella fattispecie in esame, di sottoposizione dell’impresa beneficiaria a un concordato preventivo, sopravvenuta all’erogazione del finanziamento –, nel revocare il contributo o nel dichiararne la decadenza, non compie alcuna valutazione discrezionale rispetto alla quale il privato possa invocare posizioni di interesse legittimo, ma si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla Legge, la tutela del privato ha luogo dinanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria.
La precisazione è fornita dal Consiglio di Stato, VI Sez,. nella Sentenza n. 5151 del 28 Settembre 2012. Nell’occasione i Giudici di Legittimità richiamano l’orientamento costante delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, secondo cui il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo:
a) la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, in relazione alla quale la posizione del richiedente si qualifica in termini di interesse legittimo. In tale fase, infatti, salvo il caso in cui il contributo o la sovvenzione sia riconosciuto direttamente dalla Legge ed alla Pubblica Amministrazione sia demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla Legge stessa – la Legge attribuisce alla Pubblica Amministrazione il potere di attribuire il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione;
b) la fase successiva alla concessione del contributo, in cui) il privato è titolare di un diritto, come tale tutelabile dinanzi al Giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento agli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. Si fa salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità per il suo contrasto con il pubblico interesse.
Ne deriva che, qualora l’Amministrazione – come nella fattispecie in esame, di sottoposizione dell’impresa beneficiaria a un concordato preventivo, sopravvenuta all’erogazione del finanziamento –, nel revocare il contributo o nel dichiararne la decadenza, non compie alcuna valutazione discrezionale rispetto alla quale il privato possa invocare posizioni di interesse legittimo, ma si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla Legge, la tutela del privato ha luogo dinanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria.
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