Qualora l’amministrazione, come nella fattispecie in esame, di sottoposizione dell’impresa beneficiaria a un concordato preventivo, sopravvenuta all’erogazione del finanziamento –, nel revocare il contributo o nel dichiararne la decadenza, non compie alcuna valutazione discrezionale rispetto alla quale il privato possa invocare posizioni di interesse legittimo, ma si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla Legge, la tutela del privato ha luogo dinanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria.