“Va quindi concluso in termini più generali che l’art. 2112 c.c. non consente di cedere mere attività che debbano essere continuate dal cessionario esclusivamente col ricorso ai servizi del cedente; neppure nell’ipotesi in cui i medesimi servizi siano resi da terzi attivabili dal cedente attraverso subappalto; perché in entrambi i casi manca l’autonomia funzionale e organizzativa del cessionario. Diverso sarebbe nell’ipotesi in cui (nel caso di servizi resi da terzi) si trasferisca al cessionario il potere e la capacità tecnica di attivare da sé il medesimo servizio reso da un terzo”.