Secondo la Suprema Corte (5136/2011), l'esito negativo del pignoramento presso terzi richiesto nei confronti della società in nome collettivo non integra l'esaurimento del beneficium excussionis e non è pertanto idoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, dal momento che la società ben potrebbe disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito. Pertanto il creditore in tali ipotesi non sarebbe legittimato a procedere in executivis direttamente nei confronti del socio che ancora gode del "beneficium excussionis" ex art. 2304 cod. civ.