L'esito negativo del pignoramento presso terzi verso le società di persone non esaurisce il beneficium excussionis a tutela del socio illimitatamente responsabile
Corte di Cassazione Sez. Lavoro Sent. n. 5136/2011
Avv. Renato Musella
di Milan, MI
Letto 4618 volte dal 17/04/2011
Secondo la Suprema Corte (5136/2011), l'esito negativo del pignoramento presso terzi richiesto nei confronti della società in nome collettivo non integra l'esaurimento del beneficium excussionis e non è pertanto idoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, dal momento che la società ben potrebbe disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito. Pertanto il creditore in tali ipotesi non sarebbe legittimato a procedere in executivis direttamente nei confronti del socio che ancora gode del "beneficium excussionis" ex art. 2304 cod. civ.
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Avv. Nunzio Costa
Studio Legale Avv. Nunzio Costa - Castelvetro Piacentino, PC
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