CASSAZIONE CIVILE - IMPOSTE E TASSE IN GENERE - IMPRESA COOPERATIVA In sede di legittimità, non è possibile procedere ad accertare il contenuto delle clausole statutarie concernenti le riserve indivisibili cui si riferiscono i benefici di cui all'art. 12 della legge n. 904 del 1977 a favore delle società cooperative e dei consorzi, dovendo tale giudizio limitarsi ad esaminare l'adeguatezza della motivazione addotta dalla sentenza censurata a fondamento dell'affermazione circa la divergenza di dette norme rispetto a quanto disposto dalla legge per la fruizione di detti benefici. In merito ai benefici di cui all'art. 12 della legge n. 904 del 1977 a favore delle società cooperative e dei consorzi, è irrilevante il fatto che le riserve cui sono destinati gli utili non distribuiti non sono state espressamente definite come riserve indivisibili. Ed infatti, ciò che conta è la disciplina cui le riserve stesse sono soggette e se la previsione statutaria ne vieta la distribuzione tra i soci. Cass. civ., Sez. II, 19 luglio 2012, n. 12485