secondo l’insegnamento della Corte di legittimità, la preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall’art. 2304 c.c. perché il creditore di una società in nome collettivo possa pretendere il pagamento dei singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l’azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito (Cass. n. 4810/1984, Cass. n. 4752/1984, Cass. n. 4606/1983). Tuttavia, il giudizio prognostico in ordine all’infruttuosità dell’azione esecutiva, ciò che consente appunto di ritenere rispettato il beneficio di escussione pur senza esperire l’azione stessa, presuppone che detta azione esecutiva sia inidonea al soddisfacimento non solo totale, ma neppure parziale delle ragioni di credito azionate (cfr. le tre stesse pronunce sopra citate, esattamente in questi termini non solo nella massima, ma anche in motivazione), poiché la ratio della garanzia sussidiaria è proprio quella di garantire il pagamento solo nella misura in cui lo stesso non può pervenire, in tutto o in parte, dal debitore principale.