Il giudice italiano difetta di giurisdizione rispetto ad una azione risarcitoria promossa da un cittadino nei confronti del giudice ecclesiastico per supposti comportamenti, non penalmente rilevanti, produttivi di danno che quest'ultimo avrebbe tenuto nel processo canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio che sia stato celebrato a norma dell'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.