Se uno dei coniugi esclude l’ipotesi di avere figli vi è la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. Così ha deciso la Corte di Cassazione, sezione prima, con la sentenza 24 ottobre 2011, n. 21968 con cui è stato respinto il ricorso di una donna, considerando valida la decisione di appello, e confermando efficacia nell’ordinamento italiano alla sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario. Secondo i giudici della Corte in sede di delibazione di sentenza della nullità del matrimonio a causa della “esclusione unilaterale dei bona matrimoni il giudice italiano sarebbe vincolato all’accertamento in fatto compiuto dal giudice ecclesiastico, accertamento che per l’appunto avrebbe deposto nel senso della riscontrata intenzione, da parte della donna, di escludere l’ipotesi della maternità”.