Non è possibile sposarsi con riserva mentale circa la residenza di uno dei coniugi. Il giudice della delibazione deve verificare la conoscenza o l’oggettiva conoscibilità della condizione apposta al matrimonio da parte di uno dei due coniugi, con valutazione autonoma ed assoluto rigore rispetto al giudice ecclesiastico, anche se sulla base dei soli atti del processo canonico eventualmente prodotti, non potendovi essere luogo in tale fase ad alcuna integrazione probatoria. E’ questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12738 del 10 giugno 2011.