La prima sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza 22 agosto 2011, n. 17465 ha rigettato il ricorso, presentato da una donna, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna con la quale era stata dichiarata efficace in Italia la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale di Modena. Infatti con quest’ultima pronuncia era stato dichiarato l’annullamento del matrimonio contratto tra la donna e il suo ex consorte, per esclusione del requisito dell’indissolubilità del vincolo da parte del marito. La Cassazione ha riconosciuto corretta l’argomentazione logica e giuridica espressa dai giudici della Corte d’Appello in sede di delibazione della sentenza di nullità: sussiste infatti l’esclusione dei cosiddetti “bona matrimoni” da parte del marito, poiché con la propria condotta, precedente alla celebrazione delle nozze, aveva manifestato di non tener fede al vincolo dell’indissolubilità del matrimonio.