Matrimonio concordatario MALA FEDE DEL CONIUGE E FUNZIONE PUTATIVA DELL'ART. 129 BIS C.C. Matrimonio - Nullità - Mola fede - Responsabilità del coniuge - Indennità - Applicabilità I presupposti necessari per l'applicabilità dell'art. 129 bis c.c. (norma con funzione solidaristica ed al tempo stesso sanzionatoria) sono, con riguardo alla posizione del coniuge obbligato, la mala fede - intesa come conoscenza della causa invalidante - e l'imputabilità, allo stesso coniuge, della causa da cui deriva l'invalidità del vincolo, mentre, con riguardo alla posizione del coniuge beneficiario, è richiesta la buona fede, ovvero la mancata conoscenza e conoscibilità, con un minimo di diligenza, della causa di nullità.