Delibazione sentenza ecclesiastica di nullità - ostatività convivenza triennale dei coniugi - eccezione della parte interessata
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 8 ottobre 2018, n. 24729
Avv. Angelo Coccìa
di Roma, RM
Letto 135 volte dal 17/06/2019
Le Sezioni Unite, (nn. 16379 e 16380 del 2014) hanno concluso motivatamente che l'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, rientra tra quelle che l'ordinamento riserva alla disponibilità della parte interessata. Nel caso in cui l'eccezione non venga sollevata il giudice adito può delibare.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco - Presidente
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in Mesagne, Via L. da Vinci n. 34;
- controricorrente -
e nei confronti di:
(OMISSIS);
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 298/2017 depositata il 23 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 2017 dal Consigliere Dott. Carlo De Chiara;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per la rimessione degli atti alle Sezione Unite e, in subordine, per l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello di Lecce, su domanda del sig. (OMISSIS) e nella contumacia della convenuta sig.ra (OMISSIS), ha dichiarato, con il parere favorevole del PM, efficace nella Repubblica italiana la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale pugliese di Bari dell'8 dicembre 2015, con la quale era stata dichiarata la nullita' del matrimonio concordatario delle parti, celebrato il 21 luglio 1983, per grave discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali e per incapacita' di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, per cause di natura psichica, da parte del marito, che aveva promosso il giudizio di nullita'.
La Corte ha negato l'esistenza di ostacoli alla dichiarazione di efficacia derivante da principi di ordine pubblico, in particolare quello della tutela dell'affidamento incolpevole dell'altro coniuge, non invocato dalla parte interessata.
2. Il Procuratore generale presso questa Corte ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
Si e' difeso, con controricorso e memoria, l'intimato sig. (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente affermata l'ammissibilita' del ricorso del Procuratore generale presso questa Corte ai sensi dell'articolo 72 c.p.c., commi 3 e 5, per le ragioni indicate, da ultima, da Cass. 2486/2017.
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli articoli 7, 29 e 30 Cost., dell'articolo 8 CEDU, dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), dell'articolo 797 c.p.c., della L. 4 maggio 1983, n. 184, articolo 6 e della L. 25 marzo 1985, n. 121, articoli 8 e ss.. Si richiamano i precedenti delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 16379 e 16380 del 2014, secondo cui alla favorevole delibazione della sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio osta, quale limite di ordine pubblico interno, la convivenza delle parti come coniugi protrattasi per almeno un triennio e si fa presente che dagli atti risulta appunto che i coniugi (OMISSIS) - (OMISSIS) avevano convissuto per circa 27 anni e avevano avuto due figli.
3. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 2, 29 e 30 Cost., degli articoli 167 e 797 cod. proc. civ. e della L. 25 marzo 1985, n. 121, articolo 8, si critica tuttavia la statuizione, contenuta nelle suddette sentenze delle Sezioni Unite, secondo cui tale limite di ordine pubblico non sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice, ma esclusivamente su eccezione di parte (eccezione in senso stretto), ravvisando in tale affermazione un contrasto, riguardante la "categoria processuale dell'eccezione in senso stretto con riferimento specifico alla compatibilita' con la nozione di ordine pubblico", rispetto alla precedente giurisprudenza di legittimita', che si conforma invece alla regola della rilevabilita' d'ufficio delle eccezioni, salvi i casi espressamente previsti dalla legge o nei quali l'iniziativa di parte e' strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarita' di un'azione costitutiva); contrasto per la risoluzione del quale si chiede quindi rimettersi nuovamente gli atti alle Sezioni Unite.
4. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli articoli 6-8 CEDU e degli articoli 291 e 292 cod. proc. civ., si sostiene che la qualificazione del limite di ordine pubblico in questione quale oggetto di eccezione in senso stretto, configura una lesione del diritto al giusto processo del coniuge contumace e si chiede, pertanto, rimettersi gli atti alle Sezioni Unite di questa Corte anche su tale questione, quale questione di massima di particolare importanza, nonche' investirsi la Corte di giustizia dell'Unione Europea di un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sull'interpretazione del Regolamento n. 2201/2003, articoli 22 ("La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non e' riconosciuta... quando e' resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non e' stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione") e 46 ("Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonche' gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni").
5. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione, e vanno respinti per le seguenti ragioni.
5.1. Premesso che il Collegio ritiene di conformarsi, condividendone il contenuto, ai richiamati precedenti delle Sezioni Unite nn. 16379 e 16380 del 2014, anche quanto alla non rilevabilita' di ufficio del limite di ordine pubblico alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio concordatario costituito dalla convivenza triennale delle parti come coniugi, va osservato che il Collegio neppure ritiene di dover rimettere gli atti alle Sezioni Unite affinche' risolvano il contrasto giurisprudenziale denunciato con il ricorso.
Le Sezioni Unite, infatti, nelle piu' volte richiamate sentenze "gemelle", si sono date carico del consolidato orientamento giurisprudenziale restrittivo in tema di eccezioni in senso stretto, richiamato nel ricorso della Procura generale, concludendo tuttavia motivatamente che l'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio, rientra appunto tra quelle che l'ordinamento riserva alla disponibilita' della parte interessata; e cio' argomentando sia dalla "complessita' fattuale" delle circostanze sulle quali essa si fonda e dalla connessione molto stretta di tale complessita' con l'esercizio di diritti, con l'adempimento di doveri e con l'assunzione di responsabilita' personalissimi di ciascuno dei coniugi, sia dalla espressa previsione della necessita' dell'eccezione di parte nell'analoga fattispecie dell'impedimento al divorzio costituito dall'interruzione della separazione, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 3.
5.2. Non si ravvisano inoltre ragioni per ritenere che la rilevabilita' solo ad eccezione di parte del limite di ordine pubblico in discussione contrasti con il diritto al giusto processo della parte rimasta contumace, considerato il carattere volontario della contumacia stessa, dichiarabile solo in presenza della prova della rituale notifica della domanda giudiziale.
Ne', infine, ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sulla interpretazione delle norme del regolamento CE n. 2201/2003 richiamate nel ricorso, per l'assorbente ragione che tale regolamento e' "relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale" adottate in un diverso Stato membro dell'Unione Europea, non delle decisioni dei tribunali ecclesiastici.
6. Il ricorso va in conclusione respinto.
Non vi e' luogo a provvedere sulle spese processuali attesa la natura della parte ricorrente.
Poiche' dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Alessandro Toffaletti
Studio Legale Di Diritto Civile E Canonico - Verona, VR
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 1 articoli dell'avvocato
Angelo Coccìa
-
La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale canonica nel caso di riserva mentale del coniuge.
Letto 6074 volte dal 21/05/2012