Risarcimento per danno da prestazione medica "di routine" - Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 27 giugno 2011, n. 14109
Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 27 giugno 2011, n. 14109
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 1253 volte dal 07/07/2011
La Corte di Cassazione specifica che a fronte di prestazioni mediche di routine “spetta al medico provarela particolare complessità in concreto dell’evento stesso”. Infine specifica che, se è vero che la responsabilità professionale è più “leggera” quando il danno avviene nell’ambito di operazioni tecnicamente complesse, allo stesso tempo «la diligenza del medico nell’adempimento della sua prestazione professionale dev’essere valutata assumento a parametro la condotta del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. (da ultimo, Cass. 1 febbraio 2011, n. 2334)”
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 462 articoli dell'avvocato
Angelo Forte
-
Medico responsabile se non raggiunge il risultato in operazioni di routine
Letto 143 volte dal 06/11/2014
-
Responsabilità medica: i criteri per liquidare il danno
Letto 461 volte dal 16/12/2013
-
Tribunale Cremona, sez. I civile, sentenza 19.09.2013 (
Letto 550 volte dal 26/10/2013
-
Cartella clinica aggiornata ad intermittenza? E' falso in atto pubblico
Letto 201 volte dal 04/10/2013
-
Infermiere non appone sponde a letto, paziente muore: omicidio colposo
Letto 297 volte dal 12/09/2013