La Corte di Cassazione specifica che a fronte di prestazioni mediche di routine “spetta al medico provarela particolare complessità in concreto dell’evento stesso”. Infine specifica che, se è vero che la responsabilità professionale è più “leggera” quando il danno avviene nell’ambito di operazioni tecnicamente complesse, allo stesso tempo «la diligenza del medico nell’adempimento della sua prestazione professionale dev’essere valutata assumento a parametro la condotta del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. (da ultimo, Cass. 1 febbraio 2011, n. 2334)”