MINISTERO - TRASFUSIONI EPATITE C: Risarcimento- irrilevante se il rischio di contagio non supera il 50%
Cass. pen., Sez. IV, ud. 17 maggio 2012 - dep. 1 settembre 2012, n. 34747
Avv. Rosa Taccogna
di Monza, MB
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MINISTERO - TRASFUSIONI EPATITE C: Risarcimento- irrilevante se il rischio di contagio non supera il 50% Con sentenza n. 7554/2012 la Corte di cassazione ha annullato una pronuncia con la quale la Corte di appello di Torino aveva escluso la responsabilità del Ministero della salute per asserita mancanza di nesso causale tra trasfusioni e malattia. Secondo la Corte di appello il Ministero, all’epoca del contagio, avrebbe potuto unicamente controllare le transaminasi dei donatori, ma tale controllo avrebbe ridotto il rischio di contagio, al massimo, del 30%. Essendo la predetta percentuale inferiore al 50%, secondo i giudici dell’appello il nesso causale tra il comportamento omissivo di mancata vigilanza imputabile al Ministero e l’evento lesivo non risulterebbe provato, quanto meno non in misura sufficiente da legittimare una condanna del Ministero. La Corte ha censurato questo ragionamento, osservando che quando è dimostrato un potenziale fattore di rischio, il contagio può essere escluso solo ove siano accertati dei “controfattori” di pari rilevanza e quindi degli elementi idonei a dimostrare che la trasfusione non può essere stata la causa del contagio (ad esempio, perchè i donatori erano sani). In mancanza di questi controfattori, il Ministero deve risarcire il danno.
MINISTERO - TRASFUSIONI EPATITE C: Risarcimento- irrilevante se il rischio di contagio non supera il 50%
Con sentenza n. 7554/2012 la Corte di cassazione ha annullato una pronuncia con la quale la Corte di appello di Torino aveva escluso la responsabilità del Ministero della salute per asserita mancanza di nesso causale tra trasfusioni e malattia.
Secondo la Corte di appello il Ministero, all’epoca del contagio, avrebbe potuto unicamente controllare le transaminasi dei donatori, ma tale controllo avrebbe ridotto il rischio di contagio, al massimo, del 30%.
Essendo la predetta percentuale inferiore al 50%, secondo i giudici dell’appello il nesso causale tra il comportamento omissivo di mancata vigilanza imputabile al Ministero e l’evento lesivo non risulterebbe provato, quanto meno non in misura sufficiente da legittimare una condanna del Ministero.
La Corte ha censurato questo ragionamento, osservando che quando è dimostrato un potenziale fattore di rischio, il contagio può essere escluso solo ove siano accertati dei “controfattori” di pari rilevanza e quindi degli elementi idonei a dimostrare che la trasfusione non può essere stata la causa del contagio (ad esempio, perchè i donatori erano sani).
In mancanza di questi controfattori, il Ministero deve risarcire il danno.
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