La mancata apposizione delle spondine del letto, per il rifiuto opposto dal paziente,non esimono l’infermiere da responsabilità per omicidio colposo in caso di decesso per grave trauma contusivo conseguente a caduta accidentale. E non può essere richiamato il comportamento negligente tenuto dagli altri operatori sanitari quale scusante, poiché sia l’obbligo di protezione che la posizione di garanzia gravanti sulla figura dell’infermiere determinano l’ obbligo di adozione di misure preventive atte ad evitare il verificarsi di eventi accidentali. Così la Suprema Corte di Cassazione sezione IV Penale con la sentenza del 12 febbraio-17 maggio 2013, n. 21285, che rigetta il ricorso presentato dall’infermiere.