Sussiste la responsabilità della struttura sanitaria che non abbia adempiuto all'obbligo di fornire alla gestante informazioni attendibili (anche attraverso la ripetizione di esami clinici) circa il buon esito della gravidanza, con conseguente lesione del diritto della madre stessa di poter decidere liberamente la scelta dell'aborto terapeutico o di rischiare una nascita a "rischio genetico", trattandosi di fatto dannoso lesivo di diritti inviolabili di autodeterminazione e di solidarietà familiare a protezione di minori portatori di handicap.