risarcimento del danno non patrimoniale cassazione civile del 12.07.2006 n. 15760
Danni - Patrimoniali e non patrimoniali - Liquidazione del danno morale - Determinazione equitativa - Riferimento alle cosiddette tabelle - Loro applicazione automatica - Esclusione - Fattispecie.
Avv. Alessandro Violoni
di Ancona, AN
Letto 1091 volte dal 28/02/2012
In tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai tribunali o dalle Corti, rispettando il principio della personalizzazione ed il criterio equitativo dell'approssimazione al preciso ammontare, senza fare applicazione automatica della tabelle concepite per la stima del danno biologico, che consiste nella lesione dell'integrità psicofisica, mentre il danno morale è costituito dalla lesione dell'integrità morale. (Nella specie, la Corte d'appello in relazione a un sinistro avvenuto in Taormina aveva riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva fatto applicazione delle tabelle del tribunale di Milano, "perché prive di generalità e di certezza". La S.C. ha cassato la sentenza di appello, rilevando che le tabelle milanesi, essendo quelle statisticamente maggiormente testate, orientano in modo statisticamente più egualitario delle tabelle del tribunale di Messina, indicando un criterio generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'"ammontare preciso" del risarcimento). IN TALE SENTENZA, Cassazione del 12.07.2006 n. 15760, SI STATUISCE L'APPLICABILITA' DELLE TABELLE, ELABORATE DAGLI OSSERVATORI DELLA GIUSTIZIA CIVILE, QUALE PARAMETRO PER LA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE. QUESTA SENTENZA RISULTA ULTILE NEL CASO IN CUI SI CHIEDA IL DANNO NON PATROMONIALE PER LA PERDITA DI UN PROSSIMO CONGIUNTO DERIVANTE DA ERRORE MEDICO.
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