Prima eclatante pronuncia della Cassazione sulla responsabilità medica dopo il Dl Balduzzi: la condotta del sanitario connotata da colpa lieve ma che sia rimasta all’interno delle linee guida adottate dalla comunità scientifica non ha più rilievo penale. Lo rende noto la Suprema corte con una nota che anticipa la motivazione di una sentenza, attesa nei prossimi giorni, che ha annullato con rinvio una condanna per omicidio colposo di un medico per la morte del paziente durante un’operazione di ernia del disco recidivante. La questione sottoposta al Supremo collegio era “se l’articolo 3 della legge 8 novembre 2012 n. 189 abbia determinato la parziale abrogazione della fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie”. Cosa prevede l’articolo 3 L’articolo 3 del Dl 158/2012, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, con decorrenza dal 11 novembre 2012, prevede che: “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del Cc. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. Fattispecie decriminalizzata E la risposta della Corte di cassazione è “affermativa”. Infatti, spiegano gli ermellini, “si è affermato il principio che la nuova normativa ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie colpose in questione”, e dunque scatta, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Cp, l’applicazione della norma più favorevole. Il principio espresso Secondo i giudici “l’innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica”. L’annullamento con rinvio Così i giudici, in applicazione di questo principio, hanno annullato con rinvio la condanna per omicidio colposo di un chirurgo che nell'esecuzione di un intervento di ernia al disco, aveva leso dei vasi sanguigni provocando una emorragia letale per il paziente. Al giudice di merito è stato chiesto di riesaminare il caso per determinare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate afferenti "all'atto chirurgico in questione", se l'intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati dalle direttive e, in caso affermativo, se nell'esecuzione dell'intervento vi sia stata colpa lieve o grave.