Il “consenso informato” rappresenta la base del rapporto tra medico e paziente, e legittima il trattamento sanitario che, altrimenti, sarebbe illecito. Nell’ipotesi ove un soggetto sia impossibilitato ad esprimere siffatto consenso, il Giudice Tutelare provvede ad autorizzare l’amministratore di sostegno, soltanto dopo aver verificato quale era il convincimento del beneficiario in ordine alle terapie del caso. (Nel caso di specie, Il Giudice provvedeva a ricostruire la volontà sul punto, espressa dalla donna anni prima, nella pienezza delle proprie capacità, in occasione della malattia del padre, e raccolta attraverso la testimonianza delle persone a lei vicine. Da siffatte dichiarazioni emergeva che la donna era contraria a qualsiasi forma di accanimento terapeutico e dunque il Giudice stabiliva che il prospettato trattamento sanitario, consistente in cure palliative alternative alle procedure invasive, quali l'intubazione meccanica, fosse conforme all’interesse e alla volontà della beneficiaria)